{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-03-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-121_2012-03-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111280&nX40_KEY=4921783&nTrefferzeile=3&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1206496776fcb65de61a079dff38a3bc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.121"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 20.03.2012 17.2011.121"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 20.03.2012 17.2011.121"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 20.03.2012 17.2011.121"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contravviene alla LCSl il venditore che non indica sulle merci offerte il prezzo in franchi svizzeri. 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La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione d’arbitrio elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398 n. 13, pag. 768) secondo cui un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile. Il giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 137 I 1 consid. 2.4; DTF 136 III 552 consid. 4.2; DTF 135 V 2 consid. 1.3; DTF 134 I 140 consid. 5.4; DTF 133 I 149 consid. 3.1 e sentenze ivi citate; STF dell’8 agosto 2011 inc. 6B_312/2011 consid. 2.1).\nSempre secondo l’art. 398 cpv. 4 CPP,\nl’accertamento dei fatti è censurabile anche se fondato su una violazione del\ndiritto.\nCosì come indicato da Mini, con questa formulazione (diversa da quella\ndell’avamprogetto) il legislatore ha voluto indicare le violazioni delle norme\nprocedurali e andrebbe interpretata nel senso dell’art. 288 lett. b CPP-TI che\nindicava come motivo di ricorso i vizi essenziali di procedura (Mini, op. cit.\nad art. 398, n. 23, pag 743). Altri autori hanno, al proposito, indicato come\nl’appellante possa, in particolare, far valere che il tribunale di primo grado,\ndurante l’accertamento dei fatti, ha violato norme di procedura quali il\ndiritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), le regole inerenti\nall’amministrazione delle prove o, ancora, le regole sulla ripartizione\ndell’onere probatorio (Kistler Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 29,\npag. 1777 e seg. con riferimento anche a Schott, in Basler Kommentar,\nBundesgerichtgesetz, Basilea 2008 ad art. 97, n. 18, pag. 955). Schmid ha,\ninfine, precisato che questo motivo d’appello contempla anche i casi in cui i\nfatti posti alla base del giudizio di primo grado sono stati accertati in modo\nincompleto ed in violazione della massima inquisitoria e del principio della\nverità materiale giusta l’art. 6 CPP (Schmid, Praxiskommentar,\nop. cit., ad art. 398, n. 13, pag. 768).\n3. Nel suo appello, AP 1 si duole di un’errata applicazione del diritto, laddove la sentenza di primo grado applica l’art. 3 dell’Ordinanza sull’indicazione dei prezzi (OIP) che esula, a suo dire, dalla delega di cui all’art. 16 LCSl.\n3.1. Il giudice della Pretura penale, dopo avere ripercorso i fatti imputati a AP 1 ed indicato i presupposti applicativi dell’art. 16 cpv. 1 LCSl, dell’art. 24 cpv. 1 lett. e LCSl, dell’art. 3 cpv. 1 OIP e dell’art. 21 OIP, ha ricordato che la legislazione in materia consente la duplice indicazione dei prezzi in franchi svizzeri e in valuta estera ed ha precisato che resta facoltà del commerciante accettare o meno il pagamento del prezzo nella valuta estera. Ciò premesso, per la prima istanza, in osservanza del principio della legalità, nel caso di specie trova applicazione l’art. 3 cpv. 1 OIP in quanto l’appellante ha omesso l’indicazione del prezzo effettivamente pagabile (anche) in franchi svizzeri, omissione sanzionabile ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 lett. e LCSl al quale rinvia l’art. 21 OIP. Per il giudice della Pretura penale, con l’adozione dell’art. 3 cpv. 1 OIP l’esecutivo federale non è andato oltre la delega legislativa di cui all’art. 16 LCSl ed ha, pertanto, ritenuto AP 1 autore colpevole di contravvenzione alla Legge federale contro la concorrenza sleale in applicazione degli art. 16 e 24 cpv. 1 lett. e LCSl nonché degli art. 3 cpv. 1 e 21 OIP, riducendo tuttavia la pena proposta dalla CO 1, “tenuto conto della particolare situazione in cui è maturata l’infrazione” (cfr. ripercussioni sul consumatore e sul commerciante dell’evoluzione del tasso di cambio euro/franco), ad una multa di fr. 250.- (sentenza impugnata, pag. 1-4).\n3.2. AP 1 non contesta i fatti posti a base della sentenza 26 ottobre 2011 del presidente della Pretura penale, ma ne contesta la rilevanza penale per i seguenti motivi:\n- l’indicazione del prezzo pagabile in euro, valuta con corso legale in tutto il mondo, è conforme all’obbligo d’indicare il prezzo effettivo previsto dall’art. 16 LCSl, richiamato dal decreto d’accusa tramite rinvio all’art. 24 cpv. 1 lett. a LCSl (motivazione d’appello, consid. 2, 3, 4, 5 pag. 2, 3, 4, 5);\n- l’art. 3 OIP, contenuto nell’ordinanza esecutiva del Consiglio federale, è inapplicabile in quanto incostituzionale poiché, imponendo l’indicazione del prezzo effettivamente pagabile in franchi svizzeri, ha indebitamente ristretto il quadro normativo tracciato dalla norma di delega costituita dall’art. 16 LCSl ed è, così, una disposizione non protetta dall’”immunità” riconosciuta dall’art. 190 Cost. alle leggi federali avendo il Consiglio federale oltrepassato la propria competenza, agendo indebitamente come legislatore (motivazione d’appello, n. 3, 4, 6 pag. 3, 4, 5, 6, 7);\n- l’art. 3 OIP non costituisce una base legale sufficiente per limitare la libertà economica dei cittadini garantita dall’art. 27 della Costituzione federale (motivazione d’appello n. 6.2 pag. 8);"}