{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-03-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-121_2012-03-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111280&nX40_KEY=4921783&nTrefferzeile=3&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1206496776fcb65de61a079dff38a3bc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.121"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 20.03.2012 17.2011.121"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 20.03.2012 17.2011.121"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 20.03.2012 17.2011.121"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contravviene alla LCSl il venditore che non indica sulle merci offerte il prezzo in franchi svizzeri. 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Il consumatore deve poter comprendere il prezzo ad una semplice lettura, di primo acchito, autonomamente e senza necessitare di ulteriori chiarimenti né di paricolari sforzi intellettivi\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. |\nLocarno 20 marzo 2012/nh |\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte di appello e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nGiovanna Roggero-Will, presidente, Franco Lardelli e Damiano Stefani |\n|\ne dal segretario: |\nUgo Peer, vicecancelliere |\nnell’ambito del procedimento penale condotto dal Ministero pubblico\ned ora sedente per statuire nella procedura d’appello avviata con annuncio del 27 ottobre 2011 da\n|\n|\nAP 1\n|\n|\n|\n|\ncontro la sentenza emanata nei suoi confronti il 26 ottobre 2011 dalla Pretura penale di Bellinzona |\n|\n|\n|\n|\nrichiamata la dichiarazione di appello 6 dicembre 2011;\nesaminati gli atti;\nesperito il pubblico dibattimento il durante il quale:\nritenuto\nin fatto: A. In data 16 febbraio 2011 un ispettore dell’CO 1, ha accertato che, presso il mobilificio __________, “almeno il 20% degli articoli su un migliaio, tra divani, poltrone, armadi, tavoli, sedie, letti, ecc…, sono esposti con prezzi in Euro e a detta dei presenti risultano essere solo gli articoli provenienti dall’Italia. Tutti gli altri articoli, provenienti dalla Germania, Svezia, Spagna, Francia e Svizzera, sono esposti con prezzi in Franchi”. L’ispettore ha, inoltre, precisato che “sul banco di ricezione all’entrata è posato un cartello con il cambio Euro-Franchi giornaliero” e che è stato a lui “riferito che ogni cliente viene accompagnato dai venditori e di seguito il prezzo in Euro gli viene comunicato anche in Franchi” (rapporto 18.02.2011 CO 1).\nB. Sulla base del suddetto rapporto d’ispezione, con decreto di accusa del 22 aprile 2011 n. 30’005/706, la CO 1 ha ritenuto AP 1 autore colpevole di contravvenzione alla LF sulla concorrenza sleale, in applicazione degli art. 23-27 LCSl, degli art. 3 cpv. 1 e 2, 20 e 21 OIP nonché dell’art. 1 cpv. 1 e 2 LPcontr e degli art. 17, 352 ss e 357 CPP, per avere permesso, quale responsabile della __________, che nell’omonimo mobilificio a __________, il 20% della merce esposta in vendita recasse unicamente il prezzo in euro.\nLa CO 1 ha, pertanto, proposto la condanna di AP 1 alla multa di fr. 500.-.\nA carico del condannato sono, infine, state poste la tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 30.-.\nContro il decreto di accusa AP 1 ha interposto tempestiva opposizione sfociata nella decisione di conferma del decreto di accusa emanata il 10 maggio 2011 dalla CO 1.\nC. Con sentenza 26 ottobre 2011, il presidente della Pretura penale, statuendo sull’opposizione, ha condannato AP 1 per contravvenzione alla Legge federale contro la concorrenza sleale in applicazione dell’art. 16, 24 cpv. 1 lett. e LCSl in relazione con l’art. 3 cpv. 1 e 21 OIP.\nIl primo giudice ha, tuttavia, ridotto la pena proposta dalla CO 1 ad una multa di fr. 250.- ed ha accollato al condannato la tassa di giustizia di fr. 650.- e le spese di fr. 50.-.\nD. Il 27 ottobre 2011, AP 1 ha presentato contro la predetta sentenza annuncio di appello che ha confermato, il 6 dicembre 2011, con dichiarazione scritta a questa Corte, precisando d’impugnare l’intera decisione di primo grado. L’appellante postula il suo proscioglimento contestando la rilevanza penale dei fatti accertati dall’ispettore.\nL’insorgente chiede, inoltre, che gli sia riconosciuta un’indennità per spese processuali di fr. 2'500.-.\nE. In applicazione dell’art. 406 cpv. 1 lett. c CPP, visto, in particolare, che la sentenza di primo grado concerne unicamente contravvenzioni, con decreto 3 gennaio 2011, la presidente di questa Corte ha informato le parti che l’appello sarebbe stato trattato in procedura scritta ed ha impartito a AP 1 un termine di 20 giorni per la presentazione di una motivazione scritta della dichiarazione di appello (art. 406 cpv. 3 CPP), motivazione che l’appellante ha presentato in data 6 febbraio 2012.\nF. Con lettera 8 febbraio 2012, il giudice di prime cure si è rimesso alla decisione di questa Corte.\nDa parte sua, senza svolgere particolari osservazioni, la CO 1, con scritto 20 febbraio 2012, si è riconfermata nella propria posizione ed ha postulato la reiezione dell’appello.\nConsiderando\nin diritto 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP). Quale disposizione transitoria, l’art. 454 cpv. 1 CPP prevede che il nuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni di primo grado emanate dopo l’entrata in vigore del CPP federale.\nNel caso concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza del 26 ottobre 2011 della Pretura penale è pertanto retta dai disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l’appello.\n2. Giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP se - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non possono essere addotte nuove allegazioni o nuove prove.\nNei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al diritto federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini, Codice svizzero di procedura penale (CPP), Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 12, pag. 767 e seg.)."}