5'000.- a titolo d’indennità per torto morale; 1.3. È riconosciuto il principio della riparazione per torto morale in favore degli accusatori privati ACPR 3 (04.06.1996) e ACPR 2 (15.09.1999) per la cui quantificazione i medesimi sono rinviati al competente foro civile. 1.4. Lo Stato rifonderà l’importo di fr. 4'883.- a titolo di risarcimento danni per le spese legali a ACPR 1, ACPR 3 (04.06.1996) e ACPR 2 (15.09.1999). 1.5. Il condannato è mantenuto in carcerazione di sicurezza per garantire l’esecuzione della pena e/o in vista della procedura di ricorso al Tribunale Federale. 1.6. Gli oneri processuali di primo grado - consistenti nella tassa di giustizia di fr.