È di tale entità, quindi, la pena che viene inflitta a AP 1. 21.5. La pena va interamente scontata visto che la ripetitività degli atti, la ripetizione dei reati dopo l’intervento delle autorità penali e dopo le due liberazioni condizionali, il rischio di recidiva attestato dal dr. F. (cfr. AI 114 in incarto MP 711/2010, pag. 32 e AI 175 in inc. MP 8397/2010, pag. 16) e la sua refrattarietà a qualsiasi intervento terapeutico impongono la formulazione di una prognosi sfavorevole. 22. Le pretese degli accusatori privati vengono riconosciute nell’entità definita dai primi giudici e per le motivazioni indicate al consid. 11 della sentenza impugnata cui si rinvia. 23.