Va, perciò, considerato che l’appellante ha agito in stato di scemata imputabilità: pur se definita lieve dal perito, in concreto, proprio per la tipologia dei reati di cui l’appellante risponde, tale stato non può non avere un effetto attenuante sulla valutazione della sua colpa (DTF 136 IV 55). Ora, tutto considerato, se l’imputato fosse stato pienamente responsabile dei suoi atti, la sua colpa globale sarebbe stata considerata come mediamente grave. Essa si riduce, tuttavia, in considerazione dell’accertato stato di scemata imputabilità, ad una colpa di gravità medio/bassa. Ne segue che, tenuto conto dei limiti del quadro edittale (4,5 anni, art. 49 cpv.