le connotazioni di un “delirio persecutorio del querulomane secondo Bleuler” (ovvero di un disturbo a carattere paranoide caratterizzato dalla tendenza del soggetto a considerarsi dalla parte del diritto e a ritenersi la vittima di continui errori delle autorità e, in particolare, dell’apparato giudiziario) che, a detta dello stesso perito giudiziario, insieme a “rabbia aggressività, rancore - associati a inflessibilità, testardaggine ed orgoglio - hanno sopraffatto la capacità di valutazione e condizionato il peritando a commettere i reati” (cfr. AI 114 in incarto MP 711/2010, 31-32). Va, perciò, considerato che l’appellante ha agito in stato di scemata imputabilità: