Dal profilo soggettivo, se è vero che l’appellante ha agito per imporre la propria volontà ai familiari e, in particolare, alla moglie, è anche vero che il suo agire deve, in parte, essere ricondotto ad un - certamente malinteso e mal interpretato - sentimento paterno e ad una soggettiva convinzione - certamente non condivisibile nella sua espressione - di dovere continuare ad essere una presenza costante nella famiglia e ad avere un ruolo attivo nell’educazione dei figli. Ma soprattutto, va considerata, riguardo al criterio della libertà dell’autore di scegliere se agire o meno, la presenza - accertata dal perito giudiziario - di una “sindrome di disadattamento” che ha assunto