In concreto, in relazione ai reati di coazione ripetuta, dal profilo oggettivo, al di là della gravità intrinseca dei singoli episodi, qualifica negativamente la colpa dell’appellante la ripetitività dei gesti aventi natura coattiva (66) - che l’appellante sapeva essere, non solo indesiderati, ma quasi sempre contrari ad ordini impartiti dall’autorità ciò che ne aggrava, oggettivamente, l’agire - e il lungo periodo in cui egli ha agito (23 mesi) durante il quale, se vi sono state delle pause, è solo a seguito della sua incarcerazione. Quanto fatto dall’appellante è, dunque, dal profilo oggettivo, almeno mediamente grave, non tanto per le caratteristiche