La stessa pena è prevista per i reati di lesioni semplici (art. 123 CP), di minaccia (art. 180 CP), di sottrazione di minorenne (art. 220 CP) nonché di guida senza l’assicurazione di responsabilità civile (art. 96 cifra 2 LCStr). Il reato d’ingiuria giusta l’art. 177 CP è, invece, punito con una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere, mentre che i reati di vie di fatto (art. 126 CP), di disobbedienza a decisioni dell’autorità (art. 292 CP) e di inosservanza dei doveri in caso d’infortunio (art. 92 cpv. 1 in combinazione con l’art. 51 cpv. 3 LCStr) sono puniti con la multa. Secondo l’art. 49 cpv.