F., della sua parziale ammissione dei fatti e della circostanza secondo cui l’autorità amministrativa, una volta passata in giudicato la sentenza penale, avrebbe con ogni probabilità proceduto a revocargli il permesso di dimora (sentenza impugnata, consid. 10.e pag. 85). Ciò posto la Corte delle assise criminali, “vista la colpa grave dell’accusato, la sua parziale lieve scemata imputabilità, gli enormi rischi di recidiva e le prospettive future”, ha ritenuto adeguata una pena detentiva di tre anni interamente da espiare (sentenza impugnata, consid. 10.h pag. 86) 21.2.