Passando alle circostanze attenuanti i primi giudici hanno spiegato di avere tenuto conto della lieve scemata imputabilità dell’appellante così come accertata dal perito dr. F., della sua parziale ammissione dei fatti e della circostanza secondo cui l’autorità amministrativa, una volta passata in giudicato la sentenza penale, avrebbe con ogni probabilità proceduto a revocargli il permesso di dimora (sentenza impugnata, consid.