Dopo aver posto l’accento anche sulla vita anteriore dell’appellante e sui suoi precedenti penali (sentenza impugnata, consid. 10.a pag. 82), la prima Corte ha, poi, spiegato che ad aggravare la colpa dell’appellante contribuisce la sua “indomita propensione”, nonostante le due carcerazioni subite, a commettere sempre gli stessi reati e a ignorare sistematicamente le norme di condotta impostegli dall’autorità (sentenza impugnata, consid. 10.b pag. 84). Passando alle circostanze attenuanti i primi giudici hanno spiegato di avere tenuto conto della lieve scemata imputabilità dell’appellante così come accertata dal perito dr.