all’atto e addirittura odiosa perché proferita in presenza della giovane figlia” (sentenza impugnata, consid. 10.a pag. 83-84). Dal profilo soggettivo i primi giudici hanno rilevato come AP 1 abbia sostanzialmente agito per “semplice egoismo” e a causa delle sue ridotte capacità di sopportare la frustrazione derivantegli dalla procedura giudiziaria che lo opponeva alla moglie (sentenza impugnata, consid. 10.a pag. 82-83). Dopo aver posto l’accento anche sulla vita anteriore dell’appellante e sui suoi precedenti penali (sentenza impugnata, consid.