AI 114 in incarto MP 711/2010, pag. 32). Dal profilo dell’art. 19 CP, il perito ha riconosciuto all’accusato uno stato di leggera scemata imputabilità costituito - data la sua piena capacità di valutare il carattere illecito delle sue azioni - dalla sua ridotta capacità di agire in base a tale valutazione, in quanto “rabbia aggressività, rancore - associati a inflessibilità, testardaggine ed orgoglio - hanno sopraffatto la capacità di valutazione e condizionato il peritando a commettere i reati” (cfr. AI 114 in incarto MP 711/2010, 31-32). Nell’ambito del nuovo procedimento penale a carico dell’appellante (cfr. inc. MP 8397/2010), il dr.