1.1; 119 IV 25 consid. 2a). Le vie di fatto, sanzionate dall'art. 126 CP, sono invece le aggressioni fisiche che eccedono ciò che è socialmente tollerato e che non causano né lesioni fisiche né danni alla salute. Una tale lesione può sussistere anche se non ha causato alcun dolore fisico (DTF 134 IV 189 consid. 1.2; 119 IV 25 consid. 2a). La distinzione tra le lesioni semplici e le vie di fatto può apparire problematica, specialmente quando la lesione è circoscritta ad ammaccature, escoriazioni, graffiature o contusioni. Una scalfittura del naso con contusione è stata, per esempio, qualificata quale vie di fatto (DTF 72 IV 21 consid.