L'art. 123 cifra 1 CP reprime le lesioni al corpo od alla salute di una persona che non possono essere ritenute gravi a norma dell'art. 122 CP. Questa norma protegge l'integrità corporea e la salute fisica e psichica e la sua applicazione presuppone una lesione significativa dei beni giuridici protetti. La giurisprudenza menziona a titolo d'esempio le iniezioni, la rasatura totale e ogni atto che provoca uno stato di patimento, l'aggrava o ne ritarda la guarigione, come le ferite, i lividi, le escoriazioni o le graffiature, salvo che queste lesioni abbiano per conseguenza solo un disturbo passeggero e senza importanza della sensazione di benessere (DTF 134 IV 189 consid. 1.1;