1a). È grave la minaccia oggettivamente idonea a suscitare nel destinatario il timore di un pregiudizio rilevante per sé o per persone a lui vicine. La gravità dell’intimidazione deve essere valutata, non con riferimento alla sensibilità soggettiva della vittima, ma sulla scorta di criteri oggettivi (STF del 3 giugno 2005 6S.251/2004 consid. 3.1; DTF 99 IV 211 consid. 1a; Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 180 CP). È, pertanto, considerata grave la minaccia che, nelle medesime circostanze, sarebbe percepita come tale da una persona ragionevole e di media sensibilità (Delnon/Rudy, Basler Kommentar, Strafrecht II, op. cit., n. 19 ad art. 180 CP con richiami;