La nozione di “sottrazione” presuppone che il minore sia stato allontanato dal luogo di soggiorno deciso dal detentore dell’autorità parentale - o da colui cui l’autorità competente ha affidato la custodia del minore - o ancora che il detentore dell’autorità parentale o del diritto di custodia sia privato della possibilità di incontrare liberamente il minore o di comunicare liberamente con lui. L’atto punito dalla legge consiste, pertanto, nella separazione spaziale - non autorizzata - del minore dal detentore dell’autorità o del diritto di custodia. È ininfluente che il minore acconsenta alla sottrazione (DTF 101 IV 303 consid. 2; Eckert, in Basler Kommentar Strafrecht II, op. cit.