da un lato, la sottrazione del minore e, dall’altro, il rifiuto di restituire lo stesso (ad esempio allo scadere del diritto di visita) alla persona che detiene su di esso l’autorità parentale. La nozione di “sottrazione” presuppone che il minore sia stato allontanato dal luogo di soggiorno deciso dal detentore dell’autorità parentale - o da colui cui l’autorità competente ha affidato la custodia del minore - o ancora che il detentore dell’autorità parentale o del diritto di custodia sia privato della possibilità di incontrare liberamente il minore o di comunicare liberamente con lui.