La disposizione penale protegge il detentore dell’autorità penale (o il tutore) nel suo diritto di determinare il luogo di residenza, l’educazione e le condizioni di vita del minore posto sotto la sua responsabilità. Indirettamente essa protegge pure la pace famigliare e il benessere del minore (DTF 128 IV 154 consid. 3.1; Corboz, op. cit., n. 2 ad art. 220 CP). La norma reprime due tipi di comportamenti: da un lato, la sottrazione del minore e, dall’altro, il rifiuto di restituire lo stesso (ad esempio allo scadere del diritto di visita) alla persona che detiene su di esso l’autorità parentale.