Il reato è, poi, pacificamente adempiuto anche dal profilo soggettivo. L’appellante era, infatti, consapevole che le sue ripetute ed incessanti intrusioni nella vita della moglie e dei figli avrebbero influito sulla loro libertà d’azione e di decisione. Del resto, come visto, lo scopo del suo agire era proprio quello di tenere sotto controllo i suoi congiunti. Da quanto precede - e considerato come sia per il resto pacifico che l’atteggiamento messo in atto dal ricorrente a danno dei congiunti rappresenti un mezzo di pressione abusivo ed illecito - discende che, su questo punto, l’appello deve essere respinto.