129 IV 262 consid. 2.3). Anche in un caso di coazione commessa tramite stalking, il comportamento dell’autore deve portare ad una limitazione considerevole della libertà della vittima, tale da costringerla, ad esempio, a mutare le proprie abitudini, segnatamente gli orari e luoghi delle sue frequentazioni pubbliche (DTF 129 IV 262 consid. 2.5). d. Dal profilo soggettivo il reato di coazione presuppone che l’autore abbia agito con intenzionalità, ovvero con la consapevolezza e la volontà di avvalersi di un mezzo coercitivo per indurre la vittima ad adottare un determinato comportamento (DTF 96 IV 63 consid. 5). Il dolo eventuale è sufficiente (cfr. Corboz, op.