Questa formulazione generale del comportamento utilizzata dall'art. 181 CP deve essere interpretata in modo restrittivo. Non è sufficiente una pressione qualsiasi. Al contrario, come per la violenza e la minaccia di grave danno, “l’altro modo” deve essere un mezzo coercitivo capace di impressionare una persona di media sensibilità e atto a intralciarla in modo sostanziale nella sua libertà di decisione o d'azione. In altre parole, deve trattarsi di mezzi coercitivi che, per la loro intensità e il loro effetto, sono analoghi a quelli espressamente menzionati dalla legge (DTF 134 IV 216 consid. 4.1 e rinvii; 129 IV 8 consid. 2.1; 119 IV 305; STF del 17 dicembre 2008 6B_477/2007;