1999, 333). b. La minaccia è uno strumento di pressione psicologica consistente nel prospettare un danno, lasciando intendere che la sua realizzazione dipenda dalla volontà dell'autore. Non è tuttavia necessario che questi possa effettivamente condizionare il verificarsi del danno (DTF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a) né che abbia la reale volontà di mettere in pratica la sua minaccia (DTF 105 IV 120 consid. 2a). Anche intralciare "in altro modo la libertà d'agire" della vittima può adempiere la fattispecie di coazione. Questa formulazione generale del comportamento utilizzata dall'art. 181 CP deve essere interpretata in modo restrittivo.