Questi fatti - deducibili dai tabulati telefonici in atti (cfr. CD allegato a AI 126 in incarto MP 8397/2010) - sono stati sostanzialmente ammessi dall’insorgente che ha, tuttavia, negato di aver voluto contattare il figlio ACPR 3 alle ore 3:32 del 27 settembre 2010, spiegando al PP che, in quell’occasione, egli, notando sul cellulare la chiamata persa di un amico di __________, omonimo del figlio, avrebbe cercato di contattarlo e che, per errore, egli avrebbe invece lanciato la chiamata al figlio (cfr. AI 184 in incarto MP 8397/2010, pag. 2). Ritenuto che la rubrica del suo cellulare contiene effettivamente il nominativo “__________” (cfr.