Anche qui, l’aspetto coercitivo dell’agire dell’appellante è insito e dimostrato dalle circostanze stesse ed è, inoltre, indirettamente - e, forse, involontariamente - confermato dalle dichiarazioni dello stesso appellante che, al dibattimento, ha ammesso di avere agito “per vendetta” nei confronti della moglie. I fatti sono, così, accertati nei termini indicati ai punti 1.61, 1.62, 1.63 nonché 2.3 AA. 14.39.