Questi fatti sono stati riferiti dall’accusatrice privata alla polizia e sono stati sostanzialmente confermati dall’appellante che tuttavia ha negato di aver esercitato coercizione sulla figlia (cfr. verbali di ACPR 1 e di AP 1 del 27 gennaio 2010 allegati all’AI 1 in incarto MP 711/2010 e verbale del dibattimento 2/3 settembre 2010, pag. 13). Anche qui, l’aspetto coercitivo dell’agire dell’appellante è insito e dimostrato dalle circostanze stesse ed è, inoltre, indirettamente - e, forse, involontariamente - confermato dalle dichiarazioni dello stesso appellante che, al dibattimento, ha ammesso di avere agito “per vendetta” nei confronti della moglie.