L’episodio è stato sostanzialmente ammesso dall’appellante il quale ha, tuttavia, negato di aver esercitato coercizione sul figlio (cfr. suo scritto 18 gennaio 2010 al MP, AI 14 in incarto MP 711/2010 e verbale del dibattimento 2/3 settembre 2010, pag. 12). Viste le circostanze in cui s’inseriscono i fatti qui in discussione (in particolare gli esasperati rapporti tra le parti) questa Corte, così come quella di prime cure, è comunque convinta che i fatti si sono svolti così come descritto nell’AA che, pertanto, deve essere confermato anche per quanto concerne gli aspetti coercitivi. 14.36.