In particolare la prima Corte ha ritenuto che gli episodi di cui ai punti n. 1.1, 1.2, 1.3 e 1.60 AA non sono stati sufficientemente provati e che quelli di cui ai punti n. 6.1-8 nonché 6.46 AA non sono costitutivi di reato. I primi giudici hanno, inoltre, rilevato come i fatti di cui al punto n. 5.3 AA sono gli stessi di quelli descritti al punto n. 5.4 AA. L’appellante è stato, infine, assolto dall’imputazione descritta al punto n. 5.1 AA per intervenuta prescrizione dell’azione penale.