4.2 e segg). Il TF ha, già, avuto modo di stabilire che imprecisioni su questioni non determinanti che possono essere giustificate dal lungo tempo trascorso dai fatti così come contraddizioni che, rispetto allo svolgimento dei fatti nella loro integralità, si rivelano essere relative ad aspetti minori o secondari e possono essere messe in conto all’emozione o allo spavento non sono, da sole, sufficienti ad inficiare una valutazione di credibilità delle dichiarazioni di una vittima (STF del 30 marzo 2007 6P.218/2006 consid. 3.8.1.; STF del 25 novembre 2010 in 6B_1012/2009; STF del 15 febbraio 2010 in 6B_626/2010; STF del 18 gennaio 2002 1P.719/2001 consid.