L’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi. nella misura in cui, (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 59 n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 ss). Non può essere attribuito valore d’indizio a un fatto non certo, equivoco o non univoco o contingente (Rep. 1980, 192, consid. 3; Rep. 1980, 147, consid.