I primi giudici hanno inoltre condannato AP 1 al versamento di fr. 5'000.- all’accusatrice privata ACPR 1 a titolo d’indennità per torto morale nonché al pagamento della tassa di giustizia e dei disborsi. I primi giudici hanno poi riconosciuto il principio della riparazione per torto morale in favore degli accusatori privati ACPR 3 (04.061996) e ACPR 2 (15.09.1999) e hanno rinviato i medesimi al competente foro civile per la determinazione dell’indennità. Quanto alle spese legali sostenute dagli accusatori privati ACPR 1, ACPR 3 e ACPR 2, i primi giudici hanno condannato lo Stato a rifondere loro l’importo di fr. 4'833.- (corrispondenti alle spese relative al primo procedimento, annullato