16'968,55. Il primo giudice ha, poi, imposto al condannato di sottoporsi ad un trattamento ambulatoriale e, quale norma di condotta, gli ha fatto divieto di avvicinarsi a meno di 300 m dall’abitazione di moglie e figli, di avvicinarli all’infuori dei diritti di visita stabiliti dalle autorità competenti nonché di scrivere, telefonare o importunarli in altro modo. - Con sentenza 14 marzo 2011, la CCRP, constatata una violazione del diritto di essere sentito dell’accusato, ha annullato la citata sentenza ed ha rinviato gli atti ad una nuova Corte delle assise correzionali per un nuovo giudizio.