{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-02-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-120_2012-02-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110464&nX40_KEY=4921785&nTrefferzeile=26&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "dc7f388f87f704d38653a959f2de4bb1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.120"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 02.02.2012 17.2011.120"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 02.02.2012 17.2011.120"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 02.02.2012 17.2011.120"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Presupposti oggettivi e soggettivi dei reati di coazione, di sottrazione di minorenne, di minaccia, di lesioni semplici. 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Criteri per la commisurazione della pena\n\n\ninvece, punito con una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere, mentre\nche i reati di vie di fatto (art. 126 CP), di disobbedienza a decisioni\ndell’autorità (art. 292 CP) e di inosservanza dei doveri in caso d’infortunio\n(art. 92 cpv. 1 in combinazione con l’art. 51 cpv. 3 LCStr) sono puniti con la\nmulta.\nSecondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute\nle condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice\ncondanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in\nmisura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della\npena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena\n(Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49,\nn. 8 e seg., pag. 908 seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten,Schweizerisches\nStrafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., pag.\n282 seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar,\n2. ed., Berna 2009, ad art. 49, n. 1, pag. 114; Stoll, Commentaire romand, Code\npénal I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, pag. 506).\n21.4. Occorre, dunque, determinare la colpa dell’autore in funzione delle\ncircostanze legate all’atto stesso (Tatkomponente), valutando dapprima le\ncircostanze oggettive del reato (objektive Tatkomponente) e passando, poi, ad\nesaminare gli aspetti soggettivi del reato (Tatverschulden). Soltanto dopo la\ndefinizione dell’intensità della colpa in relazione al/ai reato/i di cui l’autore\nè stato dichiarato colpevole e la conseguente determinazione della pena\nadeguata a tale grado di colpa, vanno considerate - a ponderazione attenuante\nod aggravante della pena così determinata - le circostanze legate all’autore\n(DTF 136 IV 55 consid. 5.4).\nIn concreto, in relazione ai reati di coazione ripetuta, dal profilo oggettivo, al di là della gravità intrinseca dei singoli\nepisodi, qualifica negativamente la colpa dell’appellante la ripetitività dei\ngesti aventi natura coattiva (66) - che l’appellante sapeva essere, non solo\nindesiderati, ma quasi sempre contrari ad ordini impartiti dall’autorità ciò\nche ne aggrava, oggettivamente, l’agire - e il lungo periodo in cui egli ha\nagito (23 mesi) durante il quale, se vi sono state delle pause, è solo a\nseguito della sua incarcerazione. Quanto fatto dall’appellante è, dunque, dal\nprofilo oggettivo, almeno mediamente grave, non tanto per le caratteristiche\nintrinseche dei gesti (alcuni di loro sono, infatti, in sé, del tutto banali e,\nse compiuti in altri contesti, del tutto neutri dal profilo penale), quanto per\nla loro ripetitività in un periodo relativamente lungo.\nSempre dal profilo oggettivo, occorre considerare le non indifferenti\nconseguenze di tali gesti coercitivi sulla libertà dei familiari e delle altre\nvittime che egli ha costretto a mutare abitudini e comportamenti e, comunque, a\nconvivere costantemente con il timore della sua presenza, sempre volta a\ncostringere la vittima di turno a piegarsi, in un modo o nell’altro, alla sua\nvolontà. Pertanto, pure mediamente grave è la lesione del bene giuridico\nprotetto dalla norma violata - la libertà - ritenuto che, come indicato negli\natti di accusa, con quanto fatto l’appellante ha costretto i familiari ad\norganizzare la loro vita di tutti i giorni in modo da evitare il più possibile\ni contatti con lui (modificando i percorsi giornalieri, disertando luoghi\nnormalmente frequentati, percorrendo in macchina anziché a piedi anche brevi\ntragitti, cambiando le serrature, applicando un lucchetto alla porta di casa,\n...) ed ha indotto un’amica della moglie a smettere di aiutarla nella cura dei\nfigli.\nVista, in particolare, la loro breve durata e il ridotto effetto dannoso per le\nvittime, le sottrazioni di minore (due consumate ed una solo tentata) di cui l’appellante\ndeve rispondere sono da qualificare di gravità oggettiva da lieve a media\n(gravità lieve l’episodio di cui al punto 2.2. dell’AA, gravità media gli altri\ndue). Da un lato, infatti, va considerato che le due sottrazioni consumate sono\nstate, entrambe, di breve durata (una notte, la prima, alcune ore l’ultima) e\nche in entrambi i casi l’appellante ha spontaneamente riportato la figlia\nmentre va, pure considerato che la sottrazione tentata non si è consumata per\nla spontanea desistenza dell’autore intervenuta dopo un breve percorso in auto.\nD’altro lato, va considerato, in relazione all’effetto dannoso, dapprima\nche, sempre a causa della breve durata delle sottrazioni, l’impedimento creato\nal genitore cui era conferita la custodia dei minori è pure stato di breve\ndurata e, poi, che non risulta che i figli abbiano particolarmente sofferto a\nseguito di questi episodi: il disagio e la confusione causata loro è stata,\ninfatti e fortunatamente, presto superata tanto che entrambi hanno ancora\nmanifestato - in sedi protette - il desiderio di trascorrere del tempo con il\npadre cui li lega, tuttora, un vivo sentimento d’affetto (cfr. in particolare,\ndocumentazione prodotta da AP 1 prima del dibattimento d’appello).\nLe vie di fatto e l’ingiuria di cui, pure,\nrisponde l’appellante, in sé piuttosto banali, aumentano di valenza lesiva se\ncontestualizzate - in specie, le vie di fatto - nella situazione generalmente\noppressiva posta in essere dall’autore. Il loro carattere lesivo di media\ngravità è conseguente, dunque, non tanto ai gesti in sé, quanto al contesto\nglobalmente coattivo in cui essi sono stati realizzati.\nDi gravità oggettiva piuttosto alta sono, invece, le minacce rivolte alla\nmoglie - in particolare, quella di cui al punto 3 AA anche perché espressa alla"}