{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-02-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-120_2012-02-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110464&nX40_KEY=4921785&nTrefferzeile=26&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "dc7f388f87f704d38653a959f2de4bb1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.120"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 02.02.2012 17.2011.120"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 02.02.2012 17.2011.120"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 02.02.2012 17.2011.120"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Presupposti oggettivi e soggettivi dei reati di coazione, di sottrazione di minorenne, di minaccia, di lesioni semplici. 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Ritenuto poi che le nozioni\ndi vie di fatto e lesione dell'integrità fisica - decisive per l'applicazione\ndegli art. 123 e 126 CP - sono nozioni giuridiche indeterminate, la\ngiurisprudenza riconosce, in questi casi, un certo margine d'apprezzamento al\ngiudice del merito, in quanto l'accertamento dei fatti e l'interpretazione\ndella nozione giuridica indeterminata sono strettamente connesse; il Tribunale\nfederale interviene dunque solo con riserva sull'interpretazione fatta\ndall'autorità cantonale (DTF 134 IV 189 consid. 1.3; 119 IV 25 consid. 2a pag.\n27).\n18.1. In concreto non può essere messo in dubbio che i pugni al\nvolto e i calci inferti da AP 1 alla moglie il 6 novembre 2009 (punto 3 AA) rappresentano - così come accertati da questa Corte (cfr.\nconsid. 14.32) - delle lesioni semplici ai sensi dell’art. 123\nCP.\nUna tale conclusione è innanzitutto confortata dal certificato medico in atti\ndal quale emerge che l’accusatrice privata - oltre ad aver riportato\nescoriazioni e lividi al viso alle mani e al ginocchio destro - presentava una\nepistassi (ovvero un sanguinamento del naso) bilaterale nonché un ematoma che\nsi stava formando a livello periorbitale e palpebrale bilateralmente (cfr. AI 106 in incarto MP 711/2010). La rottura di altri vasi sanguigni superficiali è inoltre attestata\ndalle fotografie in atti\n(cfr. AI 1 in incarto MP 11144/2009) dalle quali emerge la presenza di altre due ferite con fuoriuscita di sangue, una accanto\nall’occhio destro e l’altra sul setto nasale. Ad ulteriore riprova della\nqualifica giuridica del reato, vi è inoltre la circostanza secondo cui la\ndonna, dopo le percosse, presentava una dolorabilità alla struttura ossea della\npiramide nasale, ciò che corrobora la tesi secondo cui la sofferenza da lei\npatita abbia ecceduto i limiti delle vie di fatto.\nNe segue che AP 1 si è reso autore colpevole del reato di lesioni semplici per\ni fatti descritti al punto 3 AA.\n19. Visti gli accertamenti di cui al considerando 14, non può\npoi essere messo in dubbio la realizzazione degli altri reati imputati all’appellante.\nRicordato quanto esposto al considerando precedente è innanzitutto pacifico che\nla manata alla spalla assestata dall’appellante alla moglie\nl’8 settembre 2008 (punto 5.2 AA) nonché i colpi al volto e gli spintoni\ninfertile l’8 gennaio (punto 5.4 AA) rispettivamente il 13 giugno 2009 (punto\n5.5 AA) realizzano il reato di vie di fatto ai sensi dell’art. 126 CP.\nNemmeno può essere posto in dubbio che AP 1, in occasione degli episodi di cui ai punti 6.9-45 AA e 6.1-8 AA agg., ha disatteso gli ordini impartitigli, sotto la\ncomminatoria dell’art. 292 CP, dalla Pretura del distretto di __________ il 16\ngennaio 2009 (che lo ha diffidato dall’“avvicinarsi, telefonare, scrivere o\nimportunare in altro modo moglie e figli”) e dalla CTR il 1° settembre 2009\n(che gli ha fatto divieto di “avere un qualsiasi contato con i figli,\npersonale e telefonico, al di fuori del diritto di visita”) e che,\npertanto, egli si è reso colpevole del reato di disobbedienza a decisioni\ndell’autorità.\nL’appellante, rivolgendo l’epiteto “bastarda” alla moglie (punto 3 AA agg.) -\nepiteto certamente suscettibile di offendere l’onore della stessa - ha altresì\nrealizzato il reato d’ingiuria giusta l’art. 177 CP.\nÈ, infine, evidente che AP 1 si è reso colpevole anche dei reati di cui ai\npunti 4 e 5 AA agg.. In particolare egli, avendo condotto la sua vettura\nnonostante fosse consapevole - o avesse perlomeno preso in considerazione - che\nla stessa era sprovvista dell’assicurazione RC, ha realizzato il reato di cui\nall’art. 96 cifra 2 LCStr. Visto inoltre l’accertamento secondo cui\nl’appellante non ha proceduto ad avvisare del danno causato alla Toyota Starlet\ntargata né il proprietario della stessa né la polizia (cfr. consid. 14.41),\nnessun appunto può essere mosso nemmeno alla sua condanna per il reato\nd’inosservanza dei doveri in caso d’infortunio. L’art. 92 cpv. 1 in combinazione con l’art. 51 cpv. 3 LCStr prevede, infatti, che chi, in occasione di un incidente\ndella circolazione stradale, causa danni materiali deve avvisare immediatamente il danneggiato\nindicando il nome e l’indirizzo e, se ciò è impossibile, deve avvertire senza\nindugio la polizia.\n20. Imputabilità\nIl dr. F., incaricato dal sostituto procuratore\npubblico di allestire una perizia psichiatrica sulla persona dell’appellante,\nha rilevato che se, inizialmente, il quadro clinico del periziando poteva\nessere classificato senza troppe perplessità come “sindrome di\ndisadattamento”, lo stesso ha poi assunto le connotazioni di un “delirio\npersecutorio del querulomane secondo Bleuler” (cfr. AI 114 in incarto MP 711/2010, pag. 31), ovvero di un disturbo a carattere paranoide caratterizzato\ndalla tendenza del soggetto a considerarsi dalla parte del diritto e a\nritenersi la vittima di continui errori delle autorità e, in particolare, dell’apparato\ngiudiziario (cfr. AI 114 in incarto MP 711/2010, pag. 30). L’esperto ha\nspecificato come tale affezione ha di regola “un decorso cronico e ben poco\ncorreggibile” (cfr. AI 114 in incarto MP 711/2010, pag. 31) e che,\npertanto, dal “punto di vista psichiatrico è molto probabile che il\nperitando commetta nuovamente reati analoghi a quelli già commessi, forse\naddirittura in forma più grave” (cfr. AI 114 in incarto MP 711/2010, pag. 32).\nDal profilo dell’art. 19 CP, il perito ha riconosciuto all’accusato uno stato\n"}