{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-02-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-120_2012-02-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110464&nX40_KEY=4921785&nTrefferzeile=26&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "dc7f388f87f704d38653a959f2de4bb1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.120"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 02.02.2012 17.2011.120"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 02.02.2012 17.2011.120"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 02.02.2012 17.2011.120"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Presupposti oggettivi e soggettivi dei reati di coazione, di sottrazione di minorenne, di minaccia, di lesioni semplici. 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Dal punto di vista soggettivo la minaccia presuppone dolo, anche\nsolo eventuale. Ciò significa che l’autore deve avere voluto incutere spavento\no timore alla vittima ed essere stato consapevole che la sua minaccia avrebbe\ncomportato tale effetto, o perlomeno avere accettato il verificarsi di tale\neffetto (Delnon/Rudy, op. cit. n. 32 ad art. 180; Corboz, op. cit., n. 16 ad\nart. 180 CP).\n17.1. In concreto si osserva, innanzitutto, che gli episodi di cui ai\npunti 3 AA e 2.1 AA agg., verificatisi ai danni della moglie, sono certamente\ncostitutivi del reato di minaccia.\nDire alla moglie che le avrebbe gettato addosso della benzina e che\nle avrebbe dato fuoco significa proferire un’affermazione certamente\nsuscettibile - soprattutto se formulata in un contesto di conflittualità quale\nquello esistente fra i coniugi AP 1-ACPR 1 - di originare in\nogni persona ragionevole e di media sensibilità - e, quindi, certamente anche\nnella signora ACPR 1 - il timore di un pregiudizio rilevante. Essa, pertanto,\nconfigura una grave minaccia ai sensi dell’art. 180 CP.\nLo stesso vale per la frase “t’ammazzo, ti vedrò la notte” proferita\ndall’appellante nei confronti della moglie il 7 aprile 2011. Il timore provato\ndalla donna in quella circostanza emerge chiaramente dalle sue dichiarazioni\nsecondo cui “sul momento ho fatto finta di non vederlo e di non sentirlo,\nquesto perché so che se gli do corda diventa una belva (…) io non ce la faccio\npiù perché ho sempre il terrore di vederlo ed incontrarlo e quando lui mi vede\ngli scatta qualcosa nella testa e poi si comporta in questo modo (…). Avevo\npaura di una sua reazione violenta, visto che in passato ci sono stati episodi\nin cui mi ha picchiata. Avevo timore che potesse picchiarmi” (cfr. verbale\n12 aprile 2011 allegato ad AI 90 in incarto MP 8397/2010, pag. 2-3).\nRealizza, poi, il reato di minaccia anche quanto proferito dall’appellante alla\nsegretaria del dr. ACPR 4 il 12 aprile 2011 (cfr. punto 2.2. AA agg.). Dire a\nqualcuno, anche solo per interposta persona, di volergliela “fare pagare”\ne di “aspettarlo fuori” è infatti certamente suscettibile di ingenerare\nnella stessa un sentimento di turbamento e paura. Del resto il dr. ACPR 4 ha espressamente dichiarato che quanto detto dall’appellante alla sua segretaria gli ha incusso\ntimore tanto che, quel giorno, “tutte le porte del Servizio per il quale\nlavoro sono state tenute chiuse” (cfr. AI 83 in incarto MP 8397/2010; cfr. anche verbale d’interrogatorio ACPR 4 allegato al verbale del\ndibattimento 2 settembre 2011).\nRitenuto che chi esprime frasi come quelle surriferite non può che farlo con la\nvolontà d’incutere spavento alle sue vittime, le condanne\ndell’appellante per il reato di minaccia devono senz’altro trovare conferma in\nquesta sede.\n18. L'art. 123 cifra 1 CP reprime le lesioni al corpo od alla salute di\nuna persona che non possono essere ritenute gravi a norma dell'art. 122 CP.\nQuesta norma protegge l'integrità corporea e la salute fisica e psichica e la\nsua applicazione presuppone una lesione significativa dei beni giuridici\nprotetti. La giurisprudenza menziona a titolo d'esempio le iniezioni, la\nrasatura totale e ogni atto che provoca uno stato di patimento, l'aggrava o ne\nritarda la guarigione, come le ferite, i lividi, le escoriazioni o le\ngraffiature, salvo che queste lesioni abbiano per conseguenza solo un disturbo\npasseggero e senza importanza della sensazione di benessere (DTF 134 IV 189\nconsid. 1.1; 119 IV 25 consid. 2a).\nLe vie di fatto, sanzionate dall'art. 126 CP, sono invece le aggressioni\nfisiche che eccedono ciò che è socialmente tollerato e che non causano né\nlesioni fisiche né danni alla salute. Una tale lesione può sussistere anche se\nnon ha causato alcun dolore fisico (DTF 134 IV 189 consid. 1.2; 119 IV 25\nconsid. 2a).\nLa distinzione tra le lesioni semplici e le vie di fatto può apparire\nproblematica, specialmente quando la lesione è circoscritta ad ammaccature,\nescoriazioni, graffiature o contusioni. Una scalfittura del naso con contusione\nè stata, per esempio, qualificata quale vie di fatto (DTF 72 IV 21 consid. 1);\nanalogamente un'ammaccatura al braccio e un dolore alla mascella senza\ncontusione (DTF 107 IV 43 consid. d). Invece un pugno al viso inferto con\nviolenza in grado di provocare importanti lividi, una frattura della mascella,\ndei denti e dell'osso nasale è stato qualificato quale lesioni semplici (DTF 74\nIV 83); parimenti numerosi pugni e calci che hanno provocato sulla vittima dei\nsegni vicino all'occhio e un'ammaccatura del labbro inferiore e sull'altra\nun'ammaccatura alla mascella inferiore (DTF 103 IV 70 consid. d), una\ncontusione delle costole, delle escoriazioni all'avambraccio e alla mano (DTF\n119 IV 25 consid. 2a pag. 26/27). La giurisprudenza del TF ha anche avuto modo\ndi rilevare che un ematoma, in quanto risultato della\nrottura di vasi sanguigni sottocutanei che lascia tracce per più giorni, deve\nessere qualificato quale lesione corporale (DTF 119 IV\n25 consid. 2a pag. 27; Corboz, op. cit., ad art. 123 n. 10).\nNei casi limite, per stabilire se si tratti di lesioni semplici o di vie di fatto, si deve tener conto dell'importanza del dolore\nprovocato (Corboz, op. cit., n. 11 ad art. 123 CP, n. 5 ad art. 126 CP;"}