{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-02-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-120_2012-02-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110464&nX40_KEY=4921785&nTrefferzeile=26&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "dc7f388f87f704d38653a959f2de4bb1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.120"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 02.02.2012 17.2011.120"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 02.02.2012 17.2011.120"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 02.02.2012 17.2011.120"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Presupposti oggettivi e soggettivi dei reati di coazione, di sottrazione di minorenne, di minaccia, di lesioni semplici. 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Sapere se la limitazione della libertà d'agire altrui costituisce una\ncoazione illecita dipende dunque dall'importanza dell'intralcio, dai mezzi\nutilizzati e dagli scopi perseguiti (DTF del 17 dicembre 2008 6B_477/2007\nconsid. 4.1; DTF 129 IV 262 consid.\n2.1 e rinvii).\n15.1. Come correttamente rilevato dai primi giudici (sentenza impugnata,\npag. 79) è fuori dubbio che l’atteggiamento messo in atto dall’appellante a\ndanno dei congiunti è stato di un’intensità tale da influire in modo\nsignificativo sulla loro libertà d’azione e di decisione e da generare in essi\nun sentimento di grande sofferenza ed insicurezza. Al proposito, basti pensare\nal numero e alla frequenza degli episodi (ben 66 sull’arco di quasi tre anni)\nimputati a AP 1, caratterizzati da ripetute intrusioni nei più svariati ambiti\ndella vita privata (quali le frequenti apparizioni - indesiderate - presso la\nloro abitazione, i pedinamenti, la ripetuta inosservanza della regolamentazione\ndel diritto di visita e le reiterate ed infondate richieste d’intervento della\npolizia per asserite manchevolezze della moglie), ma anche da violenze e da\nminacce (cfr. a proposito quanto accertato ai consid. 14.4, 14.10, 14.19,\n14.21, 14.32 e 14.46 relativi agli atti di stalking costitutivi anche dei reati\ndi minacce, lesioni semplici e vie di fatto). In pratica, nel periodo\ncontemplato dall’AA e dall’AA agg. solo le carcerazioni dell’appellante (dal 27\ngennaio al 3 settembre 2010 e dal 28 settembre al 28 dicembre 2010) hanno\npermesso ai suoi congiunti di vivere momenti di tranquillità.\nIl comportamento messo in atto da AP 1, oltre che aver ingenerato un sentimento\ndi paura e di insicurezza nella moglie e nei figli (si confronti a proposito le\nloro dichiarazioni riportate nei verbali menzionati al consid. 12 che riferiscono\ndel timore provato per il comportamento del ricorrente), li ha di fatto\nobbligati a modificare abitudini e comportamenti così come risulta dalle\ndichiarazioni rilasciata al SPP da ACPR 1 secondo cui essa ha “messo un\ncatenaccio enorme alla porta di casa (…) ACPR 3 aveva smesso di uscire con i\nsuoi amici (…). Io giravo con lo spray al pepe che prendevo anche per andare in\nlavanderia (…). Io andavo a piedi da casa alla fermata del trenino e viceversa\ne, poi, per paura d’incrociarlo ho iniziato ad utilizzare la mia vettura\n(pagando pure il posteggio) (…). Ho rinunciato a delle uscite con le mie\namiche” (cfr. AI 95 in incarto MP 711/2010, pag. 5-6). In definitiva,\nmoglie e figli del ricorrente sono stati costretti a piegarsi alla volontà del\npadre e marito che con il suo atteggiamento mirava essenzialmente ad imporre\nloro la propria presenza così da mantenere il controllo su di essi - in\nparticolare, sui figli - nonostante i divieti delle autorità. Dal profilo\noggettivo, pertanto, l’atteggiamento assunto dal ricorrente nei confronti dei\ncongiunti configura il reato di coazione giusta l’art. 181 CP.\nIl reato è, poi, pacificamente adempiuto anche dal profilo soggettivo.\nL’appellante era, infatti, consapevole che le sue ripetute ed incessanti\nintrusioni nella vita della moglie e dei figli avrebbero influito sulla loro\nlibertà d’azione e di decisione. Del resto, come visto, lo scopo del suo agire\nera proprio quello di tenere sotto controllo i suoi congiunti.\nDa quanto precede - e considerato come sia per il resto pacifico che\nl’atteggiamento messo in atto dal ricorrente a danno dei congiunti rappresenti\nun mezzo di pressione abusivo ed illecito - discende che, su questo punto,\nl’appello deve essere respinto.\n16. Si rende colpevole di sottrazione di minorenne giusta l’art. 220 CP\nchiunque sottrae o si rifiuta di restituire un minorenne alla persona che\nesercita l’autorità parentale o la tutela.\nLa disposizione penale protegge il detentore dell’autorità penale (o il tutore)\nnel suo diritto di determinare il luogo di residenza, l’educazione e le\ncondizioni di vita del minore posto sotto la sua responsabilità. Indirettamente\nessa protegge pure la pace famigliare e il benessere del minore (DTF 128\nIV 154 consid. 3.1; Corboz, op. cit., n. 2 ad art. 220 CP). La norma reprime\ndue tipi di comportamenti: da un lato, la sottrazione del minore e, dall’altro,\nil rifiuto di restituire lo stesso (ad esempio allo scadere del diritto di\nvisita) alla persona che detiene su di esso l’autorità parentale.\nLa nozione di “sottrazione” presuppone che il minore sia stato allontanato dal\nluogo di soggiorno deciso dal detentore dell’autorità parentale - o da colui\ncui l’autorità competente ha affidato la custodia del minore - o ancora che il\ndetentore dell’autorità parentale o del diritto di custodia sia privato della\npossibilità di incontrare liberamente il minore o di comunicare liberamente con\nlui. L’atto punito dalla legge consiste, pertanto, nella separazione spaziale -\nnon autorizzata - del minore dal detentore dell’autorità o del diritto di\ncustodia. È ininfluente che il minore acconsenta alla sottrazione (DTF 101 IV\n303 consid. 2; Eckert, in Basler Kommentar Strafrecht II, op.\ncit., n. 20 e segg. ad art. 220 CP; Corboz, op. cit., n. 23 e seg. e 32\ne seg. ad art. 220 CP; Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, 3a edizione, Zurigo\n2004, pag. 25 e seg.). Il reato è realizzato quando, a causa\ndell’allontanamento del minore, l’autorità parentale non può più essere"}