{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-02-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-120_2012-02-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110464&nX40_KEY=4921785&nTrefferzeile=26&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "dc7f388f87f704d38653a959f2de4bb1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.120"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 02.02.2012 17.2011.120"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 02.02.2012 17.2011.120"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 02.02.2012 17.2011.120"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Presupposti oggettivi e soggettivi dei reati di coazione, di sottrazione di minorenne, di minaccia, di lesioni semplici. Definizione di coazione commessa tramite \"stalking\". Criteri per la commisurazione della pena"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:02:31", "Checksum": "1b1b48cd399d5b846dbb7716b0612c29", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Corte di appello e di revisione penale 02.02.2012 17.2011.120\nRegesto:\nPresupposti oggettivi e soggettivi dei reati di coazione, di sottrazione di minorenne, di minaccia, di lesioni semplici. Definizione di coazione commessa tramite \"stalking\". Criteri per la commisurazione della pena\n\n\nL’appellante ha, dal canto suo, negato ogni addebito spiegando al SPP di avere\ntrascorso le serate del 24 e del 25 settembre 2020 in compagnia di O. e di tale N. e, dopo il rientro a casa, avvenuto non prima di mezzanotte,\nlavorando al computer e guardando la televisione (cfr. AI 4, pag. 2-4; AI 68\npag. 3-4; AI 184, pag. 3, tutti in incarto MP 8397/2010). In aula l’appellante\nha poi sostenuto che le testi I. e L. hanno rilasciato false dichiarazioni\n(cfr. verbale d’interrogatorio di ACPR 1 e di confronto con l’imputato,\nallegato al verbale del dibattimento 2 settembre 2011, pag. 6).\nAncora una volta, tuttavia, la versione di AP 1 si rivela inconsistente e\nmenzognera.\nEssa non è, innanzitutto, confortata dalle deposizioni di O. che ha unicamente\nriferito come una sera egli si fosse recato, in compagnia dell’appellante,\npresso tale N., senza tuttavia ricordare la data precisa (cfr. AI 53 in incarto MP 8397/2010, pag. 3).\nLa versione di AP 1 contrasta, poi, con la circostanza - emersa dall’analisi\ndel suo PC (cfr. rapporto di segnalazione 17 gennaio 2011 allegato all’AI 126 in incarto MP 8397/2010) - secondo cui il dispositivo è stato verosimilmente spento tra il 24\nsettembre 2010 alle ore 22:44:08 ed il 26 settembre 2010 alle ore 17:14:33, ciò\nche sconfessa l’asserito utilizzo del computer nella notte tra il 24 e il 25\nsettembre e in quella tra il 25 e il 26 settembre 2010.\nNe discende che i fatti di cui al punto 1.1 e 1.2 AA agg. possono essere\nconfermati anche in questa sede.\n14.41. Sempre in relazione al periodo tra il 24 e il 26 settembre 2010,\nl’appellante è stato condannato per avere, in quei giorni, a __________,\nripetutamente condotto il veicolo a motore Daewoo Tacuma targato , malgrado\nsapesse che esso era sprovvisto della necessaria assicurazione RC (punto 4 AA\nagg.) e per avere, il 25/26 settembre 2010, alla guida del predetto veicolo\nurtato la vettura Toyota Starlet targata di proprietà di B., regolarmente\nposteggiata, omettendo di osservare i doveri impostigli dalla LCStr, in\nparticolare per aver omesso di avvisare il detentore del veicolo danneggiato o\nla polizia (punto 5 AA agg.).\nI fatti relativi all’imputazione di cui al punto 5 AA agg., descritti nel\nRapporto di constatazione incidente del 5 gennaio 2011 (cfr. AI 77 in incarto MP 8397/2010) sono stati ammessi dall’appellante in occasione del dibattimento (cfr.\nverbale d’interrogatorio di ACPR 1 e di confronto con l’imputato, allegato al\nverbale del dibattimento 2 settembre 2011, pag. 7) e possono dunque essere dati\nper acquisiti.\nVisti gli accertamenti relativi agli episodi cui ai punti 1.1 e 1.2 AA agg.\n(cfr. considerando precedente) non può poi essere messo in dubbio che AP 1 sia\nstato, tra il 24 e il 26 settembre 2010, ripetutamente alla guida della vettura\nDaewoo Tacuma targata . L’assenza della copertura RC risulta dal Rapporto di\nconstatazione incidente del 5 gennaio 2011 (cfr. AI 77 in incarto MP 8397/2010, pag. 2) ed è stata, per finire, ammessa anche dallo stesso appellante che\nha riferito al SPP di avere avuto dubbi in merito all’assicurazione della\nmacchina, ma di essersi comunque arrischiato ad utilizzarla (cfr. AI 68 in incarto MP 8397/2010, pag. 2).\nAnche i fatti alla base delle imputazioni di cui ai punti 4 e 5 AA agg. sono\ndunque da ritenersi acclarati.\n14.42. I primi giudici hanno accertato che l’appellante, nel periodo 4\nsettembre 2010 - 28 settembre 2010, in almeno in cinque occasioni, ha telefonato\nal figlio ACPR 3 senza, tuttavia, riuscire a parlargli (punto 1.3 AA agg.).\nQuesti fatti - deducibili dai tabulati telefonici in atti (cfr. CD allegato a\nAI 126 in incarto MP 8397/2010) - sono stati sostanzialmente ammessi\ndall’insorgente che ha, tuttavia, negato di aver voluto contattare il figlio ACPR\n3 alle ore 3:32 del 27 settembre 2010, spiegando al PP che, in quell’occasione,\negli, notando sul cellulare la chiamata persa di un amico di __________,\nomonimo del figlio, avrebbe cercato di contattarlo e che, per errore, egli\navrebbe invece lanciato la chiamata al figlio (cfr. AI 184 in incarto MP 8397/2010, pag. 2).\nRitenuto che la rubrica del suo cellulare contiene effettivamente il nominativo\n“__________” (cfr. CD allegato a AI 126 in incarto MP 8397/2010) e considerato che un simile comportamento costituirebbe un atto isolato che non si concilia\ncon il comportamento solitamente tenuto dall’appellante, questa Corte ritiene\ndi poter dar seguito alla sua versione secondo cui la chiamata del 27 settembre\n2010 sarebbe stata il frutto di un errore.\nNe discende che l’episodio di cui al punto 1.3 AA\nagg. può essere confermato anche in questa sede limitatamente a quattro\ntelefonate.\n14.43. Il punto 1.4 AA agg., confermato dalla prima Corte, fa carico\nall’appellante di avere, nel periodo 28 dicembre 2010 - 14 aprile 2010, a __________, seguito il figlio ACPR 3 che ritornava da un incontro tra giovani organizzato\ndalle scuole medie.\nL’episodio, riconosciuto da AP 1 (cfr. AI 91 in incarto MP 8397/2010, pag. 2-3) e descritto dalla moglie (cfr. verbale 12 aprile 2011 allegato all’AI 90 in incarto MP 8397/2010, pag. 5-6), può pertanto essere dato per assodato anche in questa sede.\n14.44. L’appellante è stato condannato anche per avere, nel periodo 31\nmarzo 2011/9 aprile 2011, in 3 occasioni, tentato di stabilire un contatto con\nil figlio ACPR 3 tramite l’invio di messaggi SMS (punto 1.5 AA agg.).\nAnche questi fatti, riferiti da ACPR 1 (cfr. verbale 12 aprile 2011 allegato\nall’AI 90 in incarto MP 8397/2010, pag. 6-7), sono stati ammessi\ndall’insorgente (cfr. AI 91 pag. 3 e AI 184 pag. 2 tutti in incarto MP\n8397/2010) e sono dunque da ritenersi accertati."}