{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-02-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-120_2012-02-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110464&nX40_KEY=4921785&nTrefferzeile=26&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "dc7f388f87f704d38653a959f2de4bb1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.120"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 02.02.2012 17.2011.120"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 02.02.2012 17.2011.120"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 02.02.2012 17.2011.120"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Presupposti oggettivi e soggettivi dei reati di coazione, di sottrazione di minorenne, di minaccia, di lesioni semplici. 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Mentre tenevo mia moglie per il cappuccio della giacca la stessa ha cercato di liberarsi e ha sbattuto contro il muro. (...). Mia moglie mi ha supplicato di lasciarla andare e di lasciarla rientrare in casa. Io l’ho lasciata andare anche se avrei potuto vendicarmi trattenendola fino all’arrivo della polizia che avrebbe provveduto all’esame dell’alcol. Voglio anche precisare che mia moglie mi ha morso un dito dopo aver sbattuto contro il muro. Mia moglie voleva scappare per nascondere il fatto di essere ubriaca. Quando io ho visto il sangue sulla parte posteriore della giacca di mia moglie ho pensato che si trattasse del sangue che perdevo dal dito che mi era stato morso” (cfr. AI 25 in incarto MP 711/2010, pag. 2).\nMessa a confronto con le dichiarazioni del marito, l’accusatrice privata ha\nribadito la propria versione, spiegando in particolare di avere, quella sera, “bevuto\nuna bottiglia da 0,75 in 5 ed un digestivo” e di non essersi dunque ubriacata\n(cfr. AI 95 in incarto MP 711/2010, pag. 5).\nLa piena attendibilità di quanto riferito dalla moglie risulta già solo dal\ncertificato medico agli atti secondo cui la donna, visitata circa un’ora dopo i\nfatti, presentava “un livido con ecchimosi e escoriazione a livello\ntemporale destro, una escoriazione con livido sulla piramide nasale con\ndolorabilità alla struttura ossea” oltre che una “episatassi bilaterale”\ned “escoriazioni a livello delle dita delle mani e del ginocchio destro”.\nIl certificato attestava inoltre che “un ematoma si sta formando livello\nperiorbitale e palpebrale bilateralmente” (cfr. AI 106 in incarto MP 711/2010). Una tale diagnosi - corredata dalle fotografie in atti (cfr. AI 1 in incarto MP 11144/2009) - si attaglia perfettamente ai pugni in faccia descritti dalla donna e\ncontrasta, invece, con l’ipotesi secondo cui la stessa avrebbe sbattuto contro\nil muro, dovendo in quel caso le ferite essere concentrate in un’unica zona del\nviso.\nAd ulteriore riprova del fatto che l’accusatrice privata, a differenza\ndell’appellante, è credibile, si rileva che, la sera dei fatti, la stessa è\nstata sottoposta al test dell’alcol che ha segnalato un alcolemia dello 0,12\ng/Kg (cfr. verbale 8 novembre 2009 allegato all’AI 1 in incarto MP 11144/2009, pag. 2) ciò che, da un lato, conferma il consumo da lei dichiarato e,\ndall’altro, sconfessa la tesi dell’appellante secondo cui la moglie barcollava\nperché ubriaca.\nAncora una volta - è il caso di sottolinearlo - gli atti dell’incarto\ndimostrano la tendenza alla menzogna dell’appellante che, ancora al\ndibattimento del 2 settembre 2011, ha riproposto la propria versione (cfr.\nverbale d’interrogatorio di ACPR 1 e di confronto con l’imputato, allegato al\nverbale del dibattimento 2 settembre 2011, pag. 4).\n14.33. I primi giudici, confermando i punti 1.54 e 1.55 AA, hanno accertato\nche l’appellante ha lasciato nella bucalettere della moglie due scritti\nminatori, e più precisamente, il 10 novembre 2009, lo scritto menzionato al punto\n1.54 AA e, il 25 novembre 2009, lo scritto menzionato al punto 1.55 AA.\nDurante il dibattimento del 2-3 settembre 2010, l’appellante ha ammesso di\navere personalmente recapitato gli scritti in questione alla moglie (cfr.\nverbale del dibattimento 2/3 settembre 2010, pag. 12), cosicché anche questi\nfatti possono essere dati per assodati.\nQuanto al carattere minatorio degli scritti, si richiama quanto indicato a pag.\n62-64 della sentenza impugnata.\n14.34. Il punto 1.56 AA, confermato dalla prima Corte, fa poi carico a AP 1\ndi essersi recato, nel corso del mese di novembre 2009, alla fermata del\ntrenino FLP e di essersi avvicinato al figlio ACPR 3 che ha dovuto chiedere\nl’aiuto di H. - un’amica della madre - per essere riaccompagnato a casa.\nIl fatto è stato esposto dall’accusatrice privata nel suo scritto 27 novembre\n2009 all’attenzione del SPP (allegato all’AI 16 in incarto MP 10325/2008).\nDa parte sua, l’appellante, nonostante abbia genericamente riconosciuto di\navere più volte avvicinato il figlio (cfr. verbale del dibattimento 2/3 settembre\n2010, pag. 9), ha negato l’addebito puntuale (cfr. verbale del dibattimento 2/3\nsettembre 2010, pag. 12).\nNon ha, a questo punto, più da essere spiegato per quale motivo la\nnegazione dell’appellante appaia del tutto inconsistente.\nI fatti indicati al punto 1.56 AA sono, perciò, dati per accertati.\n14.35. La prima Corte ha ancora confermato il punto 1.57 dell’AA che rimprovera\nall’appellante di avere, nel periodo 16 novembre 2009 - 27 gennaio 2010, a __________, obbligato il figlio ACPR 3 a salire sulla sua vettura allo scopo di discutere\ndella perizia redatta dal dr. ACPR 4 e per obbligarlo a riferirgli che le\ndichiarazioni di ACPR 2 erano state male interpretate dal perito.\nL’episodio è stato sostanzialmente ammesso dall’appellante il quale ha,\ntuttavia, negato di aver esercitato coercizione sul figlio (cfr. suo scritto 18\ngennaio 2010 al MP, AI 14 in incarto MP 711/2010 e verbale del dibattimento 2/3\nsettembre 2010, pag. 12).\nViste le circostanze in cui s’inseriscono i fatti qui in discussione (in\nparticolare gli esasperati rapporti tra le parti) questa Corte, così come\nquella di prime cure, è comunque convinta che i fatti si sono svolti così come"}