{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-02-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-120_2012-02-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110464&nX40_KEY=4921785&nTrefferzeile=26&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "dc7f388f87f704d38653a959f2de4bb1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.120"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 02.02.2012 17.2011.120"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 02.02.2012 17.2011.120"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 02.02.2012 17.2011.120"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Presupposti oggettivi e soggettivi dei reati di coazione, di sottrazione di minorenne, di minaccia, di lesioni semplici. 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Ricordata\nl’assoluzione dell’appellante dalle imputazioni di cui agli punti 1.1, 1.2 e\n1.3 AA, il primo episodio di coazione di cui egli è stato ritenuto autore\ncolpevole dalla Corte delle assise criminali è quello, risalente al mese di\nluglio del 2008, in cui egli ha raggiunto l’abitazione della moglie e dei figli\ne, al rifiuto della stessa di farlo accedere nell’appartamento, ha trascinato\nil figlio ACPR 3 per le scale e ha colpito con un calcio ad una gamba la\nmoglie, intervenuta per difendere il minore (punto 1.4 AA).\nL’episodio è stato, dapprima, così descritto alla polizia da ACPR 1:\n“ AP 1 in seguito al mio rifiuto di farlo entrare in casa mia, ha trascinato per il collo ACPR 3 giù dalle scale del condominio. Da parte mia nell’oppormi alla sua azione, AP 1 ha lasciato il ragazzo e mi ha colpita dandomi un calcio” (cfr. verbale 9 settembre 2008 allegato all’AI 1 in incarto MP 10325/2008, pag. 3).\nDavanti al SPP l’accusatrice privata ha, poi, fornito la seguente versione:\n“ Mi ricordo che all’inizio di luglio 2008 mio marito aveva trascinato ACPR 3 giù dalle scale dell’immobile dove abitiamo prendendolo per il collo. Io sono saltata addosso a mio marito per fargli mollare la presa su ACPR 3. Lo colpivo alla cieca fin quando ha lasciato il ragazzo. A quel momento si è rivolto verso di me per cui io sono scappata in casa e mio marito ha tentato di colpirmi con una pedata, ma ha preso solo la porta sulla quale vi è ancora il segno” (verbale d’interrogatorio del 22 aprile 2010, AI 95 in incarto MP 711/2010, pag. 2).\nDal canto suo l’appellante, pur riconoscendo che “quella\nsera, sulle scale, vi è stata una discussione con la moglie” ha negato di\naverle messo le mani addosso e ha negato di avere trascinato il figlio per il\ncollo (cfr. verbale del dibattimento 2/3 settembre 2010, pag. 3; verbale\nd’interrogatorio di ACPR 1 e di confronto con l’imputato, allegato al verbale\ndel dibattimento 2 settembre 2011, pag. 4).\nPer quanto sopra indicato, questa Corte ritiene di dover accertare l’episodio\nsulla scorta delle deposizioni rese dall’AP, con la correzione fatta nella\nseconda occasione quando la donna ha rettificato parzialmente il suo dire\nprecisando che la pedata del marito non era andata a segno ma aveva colpito la\nporta lasciandovi un segno.\nIl segno che la donna ha spiegato essere ancora impresso sulla porta conforta in particolare la sua seconda versione secondo cui il calcio di AP 1 ha centrato l’uscio dietro al quale era riuscita a ripararsi. La parziale discordanza fra le due versioni della donna - lungi dal minarne la credibilità - è spiegabile dalla comprensibile difficoltà di ricordare esattamente gli eventi (la prima versione è stata data due mesi dopo i fatti) in una situazione di permanente conflittualità qual’era quella vissuta dai coniugi AP 1.\n14.2. L’appellante è poi stato condannato per avere, il 30 luglio 2008,\nomesso di riportare il figlio ACPR 3 al termine del diritto di visita (ore\n20’00) per poi accompagnarlo dalla madre solo dopo l’ordine della polizia\n(punto 1.5 AA).\nQuesta circostanza è stata estrapolata dal rapporto d’esecuzione 27 maggio 2010 in cui la polizia cantonale ha elencato tutte le segnalazioni e gli interventi riferiti ai\nconiugi AP 1 e dal quale emerge, in particolare, che alle ore 20’30 del 30\nluglio 2008 “la moglie aveva chiesto l’intervento perché il marito non aveva\nriportato a casa il figlio ACPR 3 all’orario stabilito (ore 20’00) dopo il\ndiritto di visita. Rintracciato nella sua abitazione di __________, il padre\naveva poi riaccompagnato il figlio a __________, dalla madre” (cfr. AI 127 in incarto MP 711/2010, pag. 2).\nIn occasione del dibattimento del 2/3 settembre 2010, AP 1 ha cercato di giustificare il suo operato sostenendo che, quel giorno, egli si era accordato con la\nmoglie nel senso che egli avrebbe riaccompagnato ACPR 3 a casa dopo la trasmissione televisiva __________ (cfr. verbale del dibattimento 2/3 settembre\n2010, pag. 4).\nQuesta Corte, così come quella di prime cure (sentenza impugnata, pag. 45) non\nha creduto alla giustificazione addotta dall’appellante, ritenuto che, se egli\nsi fosse veramente accordato con la moglie sulla riconsegna del figlio, questa\nnon avrebbe di certo allertato la polizia, come invece è stato il caso.\nAnche questo episodio è, dunque, da considerarsi accertato.\n14.3. I fatti relativi alle imputazione di cui ai punti 1.6, 1.7, 1.8 e\n1.9 AA possono essere dati per accertati in questa sede ritenuto che gli stessi\n- parzialmente riferiti dall’AP e dalla teste D. agli inquirenti (cfr. per il\npunto 1.6 AA l’AI 90, pag. 2 e l’AI 124, pag. 3 entrambi in incarto MP 711/2010\ne per il punto 1.9 AA il verbale 9 settembre 2008 allegato all’AI 1 in incarto MP 10325/2008, pag. 2) - sono anche stati ammessi dall’appellante.\n14.4. I primi giudici hanno poi ritenuto a carico di AP 1 l’episodio,\nrisalente all’8 ottobre 2008, in cui egli ha raggiunto l’abitazione della\nmoglie e dei figli per tentare di estrarre dalla bucalettere la corrispondenza\nivi riposta dando poi una manata sulla spalla della coniuge che gli aveva\nchiesto di allontanarsi, tanto da farla urtare contro la bucalettere e far\ntemere alla figlia ACPR 2 per l’incolumità fisica della madre (punto 1.10 AA).\nQuesto episodio è pure alla base dell’imputazione del reato di vie di fatto\n(punto 5.2 AA).\nDalle dichiarazioni rilasciate da ACPR 1 alla polizia risulta che:"}