{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-02-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-120_2012-02-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110464&nX40_KEY=4921785&nTrefferzeile=26&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "dc7f388f87f704d38653a959f2de4bb1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.120"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 02.02.2012 17.2011.120"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 02.02.2012 17.2011.120"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 02.02.2012 17.2011.120"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Presupposti oggettivi e soggettivi dei reati di coazione, di sottrazione di minorenne, di minaccia, di lesioni semplici. 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Criteri per la commisurazione della pena\n\n\nsupercautelare del 13 ottobre 2008, il pretore ha limitato tale diritto ad una\nvisita sorvegliata ogni 15 giorni.\nL’assetto cautelare è stato confermato dal pretore con sentenza 16 gennaio\n2009, con cui egli ha diffidato AP 1, sotto comminatoria dell’art. 292 CP,\ndall’avvicinarsi, telefonare, scrivere o importunare in altro modo moglie e\nfigli.\nIl divieto è, poi, stato ribadito, sempre con la comminatoria dell’art. 292 CP,\ndalla Commissione tutoria regionale di __________ in data 1° settembre 2009.\nc. Il 27 gennaio 2010 AP 1 è stato arrestato.\nd. Il 3 settembre 2010, al termine del processo a suo carico dinanzi\nla Corte delle assise correzionali di __________ - in esito al quale era stata\nemanata la sua condanna alla pena detentiva di 24 mesi sospesi\ncondizionalmente, condanna poi annullata dalla CCRP - AP 1 è stato scarcerato.\nIn data 28 settembre 2010 egli è stato tuttavia nuovamente posto in stato\nd’arresto.\ne. AP 1 è poi stato nuovamente scarcerato il 28 dicembre 2010. Quali misure\nsostitutive dell’arresto il sostituto procuratore pubblico gli ha, tra l’altro,\nribadito il divieto di avvicinarsi a meno di 300 m dall’abitazione di moglie e figli all’infuori degli eventuali diritti di visita stabiliti dalle\nautorità competenti nonché il divieto di avvicinarsi a moglie e figli in\nqualsiasi altra circostanza, come pure di scrivere, telefonare o importunarli\nin altro modo.\nf. Il 14 aprile 2011 l’appellante è stato ancora una volta arrestato\ndal procuratore pubblico. Egli è poi stato mantenuto in carcerazione preventiva\nfino alla nuova sentenza del 5 settembre 2011 della Corte delle assise\ncriminali.\nDa quella data egli si trova in carcerazione di sicurezza in attesa del\ngiudizio di questa Corte.\nAppello\n11. AP 1\nammette gli episodi di cui ai punti n. 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.12, 1.14, 1.15,\n1.18, 1.19, 1.21, 1.24, 1.29, 1.38, 1.47, 1.48, 1.49, 1.51, 1.52 AA (cfr.\ndichiarazione d’appello, pag. 4).\nContesta, invece, tutti gli altri.\nCredibilità\ngenerale delle parti\n12. Accusatore privato\nCosì come già ritenuto dai primi giudici, le dichiarazioni dell’accusatrice\nprivata ACPR 1 risultano del tutto credibili.\nDa un lato, perché esse, spogliate, quando necessario, di una comprensibile\nemotività, risultano del tutto lineari.\nD’altro lato, perché la donna riferisce di episodi che sono coerenti con la\nsituazione descritta al considerando 10 e perché i fatti di cui la donna\nriferisce sono del tutto compatibili con l’immagine che dell’appellante\nforniscono, dapprima, gli amici e i vicini di casa sentiti come testi, poi\nl’avvocato che ha patrocinato la donna nella procedura di divorzio, quindi il\ndott. ACPR 4 e la sua segretaria - pure, tutti, sentiti come testi - nonché,\ninfine, il perito giudiziario nella sua perizia (cfr. dichiarazioni dei testi e\ndel perito giudiziario dott. F. riprodotte a pag. 39-41 rispettivamente pag.\n41-42 della sentenza impugnata, verbali d’interrogatorio dei testimoni allegati\nal verbale del dibattimento).\nD’altro lato ancora, perché alle dichiarazioni della donna conferisce lo\nspessore della realtà la sofferenza che il comportamento del marito provoca a\nlei ed ai figli, così come emerge, in particolare, dai verbali del 9 settembre\n2008, del 14 gennaio 2009, dell’8 novembre 2009, del 15 aprile 2010, del 22\naprile 2010 (citati a pag. 37-38 della sentenza impugnata) oltre che dai\nverbali del 14 ottobre 2008 e del 10 gennaio 2009 (entrambi allegati all’AI 1 in incarto MP 10325/2008), del 27 gennaio 2010 (allegato all’AI 1 in incarto MP 711/2010), del 27 settembre 2010 (AI 1 in incarto MP 8397/2010) e del 12 aprile 2011\n(AI 82 in incarto MP 8397/2010) nonché dalle deposizioni rilasciate dalla\nstessa accusatrice privata al dibattimento di primo grado (cfr. verbale\nd’interrogatorio di ACPR 1 e di confronto con l’imputato, allegato al verbale\ndel dibattimento 2 settembre 2011, in part. pag. 5).\nD’altro lato ancora, perché le dichiarazioni della donna sui comportamenti del\nmarito sono confortate, quando possibile, da quelle dei testi.\nE, infine, perché esse sono, pur se solo indirettamente, confortate dal numero\nimpressionante di segnalazioni e/o interventi della polizia che, già solo per i\nfatti relativi al primo atto d’accusa, supera i 30 episodi (cfr. sentenza\nimpugnata, pag. 41; cfr. anche AI 127 in incarto MP 711/2010) cui si aggiungono le segnalazioni e gli interventi per i fatti relativi all’atto d’accusa\naggiuntivo (cfr. in part. AI 64 e AI 90 in incarto MP 8397/2010).\n13. Appellante\nLa scrivente Corte condivide pure la valutazione\ndei primi giudici secondo cui non può essere data credibilità alle\ndichiarazioni dell’appellante. L’immagine di persona poco attendibile che\nemerge dalle valutazioni peritali riprodotte a pag. 41 e seg. della sentenza di\nprime cure - che poggiano in modo indiscutibile sulla storia dell’appellante\ncosì come essa emerge dagli atti dell’incarto - è, infatti, confortata dalla perseveranza\ndi quest’ultimo nel negare situazioni e circostanze che, invece, risultano\nprovate da elementi oggettivi.\nFra queste, ad esempio, l’episodio di cui al punto 1.53 AA provato dal\ncertificato medico e dalle fotografie in atti (cfr. consid. 14.32), o gli\nepisodi di cui ai punti 1.11, 1.26, 1.31 AA, 1.1, 1.2, 1.7 AA agg. confermati\ndai testi __________ (cfr. consid. 14.5, 14.17, 14.22, 14.40 e 14.46) o ancora\nl’episodio di cui al punto 1.39 AA in cui l’appellante ha negato di avere\nrichiesto l’intervento della polizia, nonostante tale circostanza emerga\nchiaramente dal rapporto di segnalazione della polizia cantonale del 19 ottobre\n2009 (cfr. consid. 14.27).\n14. Ne discende che questa Corte - così come quella di primo grado -"}