{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-02-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-120_2012-02-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110464&nX40_KEY=4921785&nTrefferzeile=26&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "dc7f388f87f704d38653a959f2de4bb1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.120"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 02.02.2012 17.2011.120"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 02.02.2012 17.2011.120"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 02.02.2012 17.2011.120"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Presupposti oggettivi e soggettivi dei reati di coazione, di sottrazione di minorenne, di minaccia, di lesioni semplici. 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Criteri per la commisurazione della pena\n\n\nCommentario CPP, op. cit., ad art. 10, n. 21, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar,\nop. cit., ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische\nStPO, op. cit., ad art. 10, n. 58, pag. 173).\nNell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare\nconto in sentenza con una congrua motivazione (STF 10.5.2010 6B_10/2010) - il\ngiudice continua, dunque, come sotto l’egida del diritto procedurale\nprecedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid.\n2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF del 30 marzo 2007 6P.218/2006), nel senso sopra\nindicato.\n6. Secondo i principi sviluppati nei giudizi per reati sessuali ma applicabili anche a quelli che, come in concreto, si consumano all’interno delle mura domestiche e che sono, per loro natura, intrinsecamente caratterizzati da difficoltà probatorie, decisive diventano le dichiarazioni delle persone direttamente coinvolte. Pertanto - trattandosi non di rado della parola di una parte contro quella dell'altra - la credibilità dell'autore e della vittima assurgono a punto centrale della valutazione delle prove (STF del 2 dicembre 2010 6B_705/2010; STF del 30 luglio 2002 1P.19/2002, consid. 3.3; STF del 23 aprile 2010 6B_1028/2009; Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., n. 22 ad § 39 et n. 4 ad § 62; Philippe Maier, Beweisprobleme im Zusammenhang mit sexuellen Gewaltdelikten, in AJP4/1997 pag. 503 e 506).\nIl giudice deve procedere all’esame\ndell’attendibilità delle dichiarazioni con estremo rigore sulla base di\nconvincenti basi metodologiche (DTF 129 I 49; STF del 30 marzo 2007 6P.218/2006\nconsid. 3.4.2.2; STF del 30 marzo 2007 6P.218/2006 consid. 3.4.3).\nRilevanti, per la valutazione delle opposte versioni, sono la linearità e la\ncostanza nel tempo delle versioni date, la loro logica intrinseca e la loro\nverosimiglianza. A questo proposito va rilevato che le dichiarazioni rese dalle\nparti vanno lette nel loro insieme, tenuto conto dello stato d’animo in cui\nversavano le parti al momento in cui esse sono state rese, evitando, in\nparticolare, di estrapolare dal loro contesto singole parole od espressioni e\ndi dare loro semplici interpretazioni letterali, spesso illusorie o fallaci. La\ncredibilità di una dichiarazione va, inoltre, valutata sulla base della sua\nunivocità, costanza, linearità e coerenza interna. Importante e rivelatore, di\nprincipio, di un racconto veritiero è, anche, la presenza di dettagli che\ninseriscono i fatti denunciati in situazioni in sé verosimili. Rilevante è,\npure, la coerenza comportamentale della vittima: coerenza che va valutata sia\ndurante che dopo i fatti (cfr. STF del 28 maggio 2001 in re A.B. e C. e STF 17 gennaio 2005 in re A. c. B.; STF del 30 marzo 2007 6P.218/2006). Da\nconsiderare nell’esame di credibilità sono anche le modalità in cui i fatti\nsono venuti alla luce e l’assenza di motivi per denunciare falsamente (STF del\n30 marzo 2007 6P.218/2006 consid. 3.8.1.; anche STF del 12 agosto 2005\n1P.57/2005 consid. 3.7; STF del 28 dicembre 2004 1P.380/2004 consid. 4.2 e segg).\nIl TF ha, già, avuto modo di stabilire che imprecisioni su questioni non\ndeterminanti che possono essere giustificate dal lungo tempo trascorso dai\nfatti così come contraddizioni che, rispetto allo svolgimento dei fatti nella\nloro integralità, si rivelano essere relative ad aspetti minori o secondari e\npossono essere messe in conto all’emozione o allo spavento non sono, da sole,\nsufficienti ad inficiare una valutazione di credibilità delle dichiarazioni di\nuna vittima (STF del 30 marzo 2007 6P.218/2006 consid. 3.8.1.; STF del 25\nnovembre 2010 in 6B_1012/2009; STF del 15 febbraio 2010 in 6B_626/2010; STF del 18 gennaio 2002 1P.719/2001 consid. 3.2.; cfr. anche STF\ndel 16 aprile 2009 6B.23/2009 consid. 2.2.; STF del 28 dicembre 2004\n1P.380/2004 consid. 5.2).\nL’accusato e i suoi precedenti penali\n7. AP 1 è nato a __________ il 26 luglio 1960, secondo di nove fratelli\ngermani, concepiti dalla seconda di quattro mogli di un patriarca che ha\ngenerato, complessivamente, 36 figli. La sua famiglia era (ed è ancora stando a\nquanto da lui dichiarato al dibattimento di primo grado, cfr. verbale pag. 7)\ndi condizioni agiate, essendo stato il padre titolare di un’impresa di\ncoloranti chimici.\nDopo un soggiorno di studio di un paio di anni a __________ - durante il quale\nfrequentò un istituto di commercio senza, tuttavia, diplomarsi - l’appellante,\na 20 anni, rientrò a __________ dove lavorò per l’impresa di famiglia fino al\n1985.\nAlla morte del padre - avvenuta nel 1981 - sorsero problemi legati all’eredità.\nNon volendo essere coinvolto in queste controversie, l’appellante - che si\ndefinisce uno “spirito libero” ed una “mente indipendente” -\ndecise nel 1985 di lasciare la sua parte di eredità alla madre e di partire\nalla volta dell’Europa.\nDopo aver inizialmente raggiunto un fratello a __________, egli si recò dapprima\na __________ dove lavorò, per due anni, in un negozio di articoli per turisti e\nin seguito, nel 1988, attratto dalle opportunità che offriva la città, decise\ndi stabilirsi a __________ dove iniziò a lavorare come magazziniere a __________,\npresso la ditta che produce il tonno __________. In quel periodo, egli cominciò\nanche a fare politica con i Verdi, occupandosi di volantinaggio e\ndell’organizzazione di manifestazioni.\nIn quegli anni l’appellante, durante una serata in discoteca, conobbe ACPR 1\ncon cui iniziò una relazione sentimentale. Per stare vicino alla nuova compagna,\negli lasciò il suo lavoro a __________ e si spostò nel __________, dove trovò\nun impiego come magazziniere presso la ditta di metallurgia __________."}