{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-02-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-120_2012-02-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110464&nX40_KEY=4921785&nTrefferzeile=26&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "dc7f388f87f704d38653a959f2de4bb1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.120"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 02.02.2012 17.2011.120"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 02.02.2012 17.2011.120"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 02.02.2012 17.2011.120"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Presupposti oggettivi e soggettivi dei reati di coazione, di sottrazione di minorenne, di minaccia, di lesioni semplici. 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A favore dell’imputato, il potere di\nesame si estende anche ai punti non appellati (art. 404 cpv. 2 CPP) (Mini, in Codice\nsvizzero di procedura penale, Commentario CPP, Zurigo 2010, ad 398 n. 13).\nL’art. 398 cpv. 2 CPP conferisce, dunque, a questa Corte una cognizione\ncompleta in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza\ndi prime cure. In questa sede possono pure essere addotti argomenti nuovi e\nnuove prove, ciò che costituisce una caratteristica tipica del rimedio\ngiuridico dell’appello (Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura\npenale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische\nStrafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398 n. 7).\n3. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.\nQuesto disposto - che concretizza il principio\ndella verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio\nsecondo cui gli strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto\nquelli indicati agli art. 142 e seg. - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato\n(art. 157 e seg), dei testi (162 e seg), delle persone informate sui fatti, le\nperizie (art. 182 e seg) e i mezzi di prova materiali (art. 192 e seg) - ma\nsono anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono\nidonei a provarla.\nPertanto, così come indicato dai commentatori, anche mezzi di prova non\ndisciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti e purché il loro valore\nprobante sia riconosciuto dalla scienza e/o dall’esperienza\n(Galliani/Marcellini, in Commentario CPP, op. cit., ad art. 139 n. 1, pag. 297;\nBernasconi, in Commentario CPP, op. cit., ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani,\nin Commentaire romand, Code de procedure pénale suisse, Basilea 2011, ad art.\n139, n. 2, pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad\nart. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO,\nBasilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e seg.).\nL’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti irrilevanti, manifesti, noti\nall’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono\noggetto di prova.\n4. In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su\nprove indirette, cioè su indizi (Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405\nconsid. 4b).\nL’indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di\nfatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione\ncondotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro\nvalutazione d’insieme, una\nconclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi. nella misura in cui, (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches\nStrafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 59 n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956,\npag. 416 ss).\nNon può essere attribuito valore d’indizio a un fatto non certo,\nequivoco o non univoco o contingente (Rep. 1980, 192, consid. 3; Rep. 1980,\n147, consid. 4).\nIn assenza di prove tranquillanti e\nsicure, si può, dunque, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più\nindizi - cioè fatti certi - che, correlati\nlogicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da\nfar concludere che\nl’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere\nragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans\nWalder,\nDer Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 7.05.2003 6P.37/2003 consid. 2.2.\n5. Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove\nsecondo il convincimento che trae dall’intero procedimento.\nCosì come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione\ndelle prove non significa che i fatti possano venire accertati secondo il “buon\nvolere del giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa,\ninvece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte\nriguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di\nun esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli\nelementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza\nessere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di\nprova (Bernasconi, in Commentario CPP, op. cit., ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48;\nSchmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23;\nKuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP, op. cit., ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72;\nDTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb). Semplicemente, dunque, il\nprincipio della libera valutazione delle prove significa che non vi è una\ngerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha,\ndi principio, maggior valore probante di quella di una persona informata sui\nfatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (Piquerez,\nTraité de procédure pénale suisse, 2006, 2a edizione, n. 744 ad § 100, pag.\n472; Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit. , 2005, n. 22 ad § 39 et n. 4 ad § 62;\nSTF del 23 aprile 2010 6B_1028/2009; STF del 10 maggio 2010 6B_10/2010; STF del\n28 giugno 2011 in 6B_936/2010). Il giudice deve sempre formare il proprio\nconvincimento unicamente sulla concreta forza di convincimento - valutata in\nmodo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, in"}