{"Signatur": "TI_CARP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-02-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CARP_001_17-2011-120_2012-02-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110464&nX40_KEY=4921785&nTrefferzeile=26&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "dc7f388f87f704d38653a959f2de4bb1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2011.120"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 02.02.2012 17.2011.120"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale 02.02.2012 17.2011.120"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale 02.02.2012 17.2011.120"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Corte di appello e di revisione penale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Corte di appello e di revisione penale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Presupposti oggettivi e soggettivi dei reati di coazione, di sottrazione di minorenne, di minaccia, di lesioni semplici. 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Criteri per la commisurazione della pena\n\n\n· vie di fatto ripetute per avere, a __________, intenzionalmente commesso vie di fatto nei confronti della moglie ACPR 1 e meglio:\n- l’8 settembre 2008 con una manata alla spalla tanto da farla urtare contro la bucalettere;\n- all’inizio del 2009 colpendola al volto e spintonandola;\n- l’8 gennaio 2009 colpendola al volto e spintonandola ripetutamente;\n- il 13 giugno 2009 mediante un pugno al volto;\n· disobbedienza a decisioni d’autorità ripetuta per avere, a __________, nel periodo dal marzo 2009 al 27 gennaio 2010 e nel periodo dal 4 settembre 2010 al 14 aprile 2011 ripetutamente omesso di ottemperare alle decisioni 31 luglio 2008 e 19 (recte 16) gennaio 2009 della Pretura di __________ nonché alla decisione 1° settembre 2009 della CTR di __________ a lui intimate sotto comminatoria della pena prevista dall’art. 292 CP;\n· ingiuria per avere, a __________, il 7 aprile 2011, offeso l’onore della moglie ACPR 1 tacciandola di “bastarda”;\n· guida senza l’assicurazione di responsabilità civile ripetuta per avere, a __________, nel periodo dal 24 al 26 settembre 2010, ripetutamente condotto il veicolo a motore marca Daewoo modello Tacuma targato , malgrado fosse a conoscenza che lo stesso era sprovvisto della prescritta assicurazione di responsabilità civile;\n·\ninosservanza dei doveri in caso d’infortunio per avere, a __________, il 25/26 settembre 2010, alla guida del\nveicolo a motore marca Daewoo modello Tacuma targato , urtato l’autovettura\nmarca Toyota modello Starlet targata di proprietà di B., regolarmente\nposteggiata, omettendo di osservare i doveri impostigli dalla Legge federale\nsulla circolazione stradale, segnatamente omettendo di avvisare il danneggiato\no la polizia.\nIn applicazione della pena, la Corte delle assise\ncriminali ha condannato AP 1 - cui ha riconosciuto di avere agito in stato di\nlieve scemata imputabilità - alla pena detentiva di 3 anni da dedursi il\ncarcere preventivo sofferto.\nEssa ha altresì disposto il suo mantenimento in carcerazione di sicurezza per\ngarantire l’esecuzione della pena, rispettivamente in vista della procedura\nd’appello (art. 231 cpv. 1 CPP).\nI primi giudici hanno inoltre condannato AP 1 al versamento di fr. 5'000.-\nall’accusatrice privata ACPR 1 a titolo d’indennità per torto morale nonché al\npagamento della tassa di giustizia e dei disborsi.\nI primi giudici hanno poi riconosciuto il principio della riparazione per torto\nmorale in favore degli accusatori privati ACPR 3 (04.061996) e ACPR 2\n(15.09.1999) e hanno rinviato i medesimi al competente foro civile per la\ndeterminazione dell’indennità.\nQuanto alle spese legali sostenute dagli accusatori privati ACPR 1, ACPR 3 e ACPR\n2, i primi giudici hanno condannato lo Stato a rifondere loro l’importo di fr.\n4'833.- (corrispondenti alle spese relative al primo procedimento, annullato\ndalla CCRP) e l’appellante ad un risarcimento da quantificare con decisione\nseparata e garantito dallo Stato.\npreso atto che contro\nla sentenza della Corte delle assise criminali AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello.\nDopo avere ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione\ndi appello 22 novembre 2011, l’appellante ha chiesto di essere prosciolto dai\nreati addebitatigli - eccettuati quelli ammessi e di cui si dirà più avanti - e\ndi essere, di conseguenza, condannato ad una pena pecuniaria.\nEgli ha, inoltre, postulato la reiezione delle pretese civili degli accusatori\nprivati ed ha protestato tasse, spese e ripetibili.\nL’appellante ha chiesto l’audizione dei figli. La richiesta è stata respinta da questa Corte con decisione 12 dicembre 2011 per evitare ai ragazzi di vivere una situazione penosa ritenuto come il giudizio possa essere reso facendo astrazione dalle dichiarazioni dei minori.\nesperito il pubblico dibattimento il 20 gennaio 2012 durante il quale:\n- il procuratore pubblico ha postulato la conferma dell’impugnato giudizio, opponendosi ad una sospensione, anche solo parziale, della pena;\n- l’appellante ha chiesto di essere condannato ad una pena\ndetentiva sospesa condizionalmente e, in via subordinata, di essere condannato\nad una pena detentiva non sospesa la cui durata gli permetta l’immediata\nscarcerazione tenuto conto del carcere preventivo sofferto.\nEgli ha chiesto, inoltre, che non siano riconosciute le pretese civili dei\nfigli.\nritenuto\nPotere cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento dei fatti\n1. Il 1. gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto\nprocessuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale,\nCPP). Le disposizioni transitorie prevedono che il nuovo diritto va applicato\nai ricorsi contro le decisioni di primo grado emanate dopo l’entrata in vigore\ndel CPP federale (art. 454 cpv. 1 CPP).\nNel caso concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza 5 settembre 2011\ndella Corte delle assise criminali è, pertanto, retta dai disposti degli art.\n398 e segg. CPP concernenti l’appello.\n2. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro\nle sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte,\nal procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare\nle violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di\napprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a),\nl’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza\n(lett. c).\nContrariamente al ricorso per cassazione previsto dal previgente ordinamento\ncantonale - rimedio di mero diritto, con la possibilità di censurare\nl’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove unicamente per arbitrio"}