morale e di fr. 4'721,70 a titolo di risarcimento per le spese legali a ACPR 1 e di fr. 1'000.- a titolo di indennità per torto morale alla figlia ACPR 2. Per il rimanente della loro pretesa, gli accusatori privati sono rinviati al competente foro civile. 1.2. È revocata la sospensione condizionale: 1.2.1. della pena detentiva di 18 (diciotto) mesi di cui alla sentenza della Corte delle assise correzionali di __________ del 6 ottobre 2006. 1.2.2. della pena detentiva di 90 (novanta) giorni di cui al decreto d’accusa dell’11 dicembre 2006. 1.3. Gli oneri processuali del giudizio di primo grado sono posti a carico del condannato in ragione di 4/5 e per 1/5 a carico dello Stato. 2.