La stessa, come visto, è infatti di entità irrisoria per cui il suo effetto deterrente non appare sufficiente a trattenere l’appellante dal nuovamente accanirsi contro i suoi congiunti. Del resto l’appellante, ricominciando a delinquere dopo aver passato dei lunghi periodi di carcerazione (dal 23 febbraio al 22 maggio e dal 2 giugno al 6 ottobre 2006 o ancora, più recentemente, dal 17 maggio al 25 giugno 2010) ha già dimostrato di non essere particolarmente sensibile alla privazione della libertà. In queste circostanze, vista l’irriducibilità dimostrata dall’appellante, la revoca del beneficio della sospensione condizionale accordata alle pene inflittegli nel 2006 altro non è che un atto