In sostanza, la rinuncia alla revoca del citato beneficio presupponeva lo stesso accertamento richiesto per la concessione di tale beneficio, e meglio era necessario che il nuovo reato non facesse venir meno la prognosi positiva nel senso che si poteva, comunque e ancora, prevedere che l’autore si sarebbe comportato bene (cioè, meglio) in futuro (DTF 98 IV 76 consid. 1). Con il nuovo diritto, invece, il giudice sospende, di regola, l’esecuzione di una pena se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi reati (art. 42 cpv. 1 CP). È richiesta, pertanto, non più una prognosi positiva, ma l’assenza di una prognosi negativa.