c. Prima della revisione della parte generale del CP entrata in vigore nel 2007, la rinuncia alla revoca della sospensione condizionale presupponeva, tra l’altro, che vi fosse “motivo di credere che il condannato terrà buona condotta” (art. 41 cifra 3 cpv. 2 vCP). In sostanza, la rinuncia alla revoca del citato beneficio presupponeva lo stesso accertamento richiesto per la concessione di tale beneficio, e meglio era necessario che il nuovo reato non facesse venir meno la prognosi positiva nel senso che si poteva, comunque e ancora, prevedere che l’autore si sarebbe comportato bene (cioè, meglio) in futuro (DTF 98 IV 76 consid.