1 CP solo se, a seguito del reato commesso dal condannato durante il periodo di prova, “vi è da attendersi che egli commetterà nuovi reati”. Determinante è, dunque, la prognosi relativa al suo comportamento futuro che può essere tratta dalla circostanza secondo cui l’autore ha delinquito nel periodo di prova (DTF 134 IV 140 consid. 4.2). c. Prima della revisione della parte generale del CP entrata in vigore nel 2007, la rinuncia alla revoca della sospensione condizionale presupponeva, tra l’altro, che vi fosse “motivo di credere che il condannato terrà buona condotta” (art. 41 cifra 3 cpv.