Il compimento di un crimine o di un delitto durante il periodo di prova costituisce pertanto, come già sotto il precedente diritto, un possibile motivo di revoca. Il nuovo reato deve presentare una certa gravità, in particolare dev’essere punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria (cfr. art. 10 CP). Tuttavia, un crimine o un delitto commesso durante il periodo di prova non vincola alla revoca della sospensione condizionale. Questa ha luogo giusta l’art. 46 cpv. 1 CP solo se, a seguito del reato commesso dal condannato durante il periodo di prova, “vi è da attendersi che egli commetterà nuovi reati”.